L’analisi delle forme di governo concerne specificamente lo Stato-soggetto, in quanto considera l’esercizio della funzione di indirizzo politico da parte degli organi dell’apparato statale. In altre parole, si tratta di un’indagine avente per oggetto il sistema dei rapporti intercorrenti fra i cosiddetti organi costituzionali. Le forme di governo sono individuabili e definibili o come modelli, o come sistemi configurati dalle Carte costituzionali e dagli altri testi legislativi di determinati ordinamenti, oppure riguardati sulla base dei rapporti effettivi fra coloro che hanno potere negli Stati, in vista del reale funzionamento di regimi talvolta assai diversi da quelli costituzionalmente previsti.

Nella modellistica delle forme di governo, la più ovvia distinzione fra di esse è quella che le suddivide in forme monarchiche e forme repubblicane. Sebbene monarchia e repubblica non costituiscano forme per sé stanti, esse rappresentano in effetti due modi di atteggiarsi che qualunque regime politico deve alternativamente assumere. Così si danno ancora oggi monarchie elettive, sul tipo di quella che regge la Santa Sede; cui corrispondono repubbliche autoritarie, nelle quali il Capo di Stato s’è impadronito del suo ufficio con la forza, senza vincere alcuna elezione.

Nella teoria generale del diritto pubblico non si può dire dunque che monarchia e repubblica risultino concettualmente identificate e separate con nettezza. Piuttosto, è all’interno dei singoli ordinamenti che si considerano monarchici o repubblicani, che va ricercata l’esatta consistenza dell’uno o dell’altro di questi due attributi. Ben più precisa si presenta invece la contrapposizione fra le forme pure e le forme miste di governo. Qualche autore, dopo aver premesso che nelle forme pure il potere è concentrato tutto in un unico soggetto o complesso omogeneo di soggetti, conclude che i tipi in questione si ridurrebbero a due solamente: la monarchia assoluta e la democrazia popolare diretta.

Ora se si riflette che l’apparato statale svolge quanto meno tre funzioni essenziali – la legislativa,l’esecutiva e la giurisdizionale – ne segue che sono ipotizzabili almeno tre diverse forme pure: quella del legislativo, che suole venire denominata governo di assemblea, quella dell’esecutivo, che si sdoppia nei sottotipi della monarchia assoluta e della dittatura, e quella del giudiziario, che si risolve se non altro sulla carta del cosiddetto governo dei giudici. In ultima analisi dunque le sole forme pure che abbiano avuto o abbiano notevole importanza sono la monarchia assoluta e la corrispondente forma repubblicana della dittatura.

Ma si è già notato che la “purezza” dei tipi in questione è molto più apparente che reale. D’altra parte le monarchie assolute hanno costituito forme di governo molto stabili, ma si sono oramai quasi estinte (salvo qualche ordinamento extra europeo come l’Arabia saudita); mentre le dittature sono più che mai attuali, ma per forza di cose portate a convertirsi in forme miste, sia pure a carattere oligarchico anziché democratico.

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