L’avviso di liquidazione

Nel campo delle imposte sui trasferimenti, l’attività di accertamento viene esercitata dagli uffici attraverso due distinti atti: l’avviso di liquidazione e l’avviso di accertamento di maggior valore.

L’avviso di liquidazione rappresenta la più importante espressione dell’attività di accertamento in questo specifico settore. Esso, infatti, è l’atto mediante il quale l’ufficio determina le imposte dovute sulla base degli atti e delle denunce presentati dai contribuenti, o di precedenti accertamenti di maggior valore. La notificazione di tale avviso (da effettuare entri precisi termini decadenziali) rappresenta un antecedente necessario per la riscossione coattiva del tributo. La liquidazione delle imposte deve essere effettuati nel rigoroso rispetto dei valori indicati negli atti che ne costituiscono il fondamento.

Quindi, l’ufficio non può modificare tali valori, dato che per fare questo è necessario un apposito accertamento di maggior valore. Questa, regola non ha un valore assoluta, poiché esistono anche casi in cui l’ufficio può provvedere sia all’accertamento di valore che alla liquidazione dell’imposta. Ad esempio, ciò avviene quando gli atti sottoposti a registrazione non contengono l’indicazione dei corrispettivi, o del valore dei beni.

Per quanto riguarda la natura giuridica dell’avviso di liquidazione, in passato si riteneva che esso non potesse avere natura provvedimentale. Tale orientamento, oggi però appare inadeguato, poiché la legge ha sancito il principio per il quale, in caso di mancata impugnazione di questo atto nei prescritti termini decadenziali, è esclusa ogni possibilità di successive contestazioni. Alla luce di questo, l’avviso di liquidazione deve esser considerato atto di determinazione autoritativa del tributo dovuto.

L’accertamento di maggiore valore

L’accertamento di maggiore valore è finalizzato soltanto alla rettifica dei valori dichiarati. La disciplina varia, a seconda delle singole imposte. Perle imposte di registro, l’accertamento di maggiore valore è attribuito all’amministrazione limitatamente ai beni immobili ed ai diritti immobiliari. Nella disciplina delle imposte sulle donazioni, invece, tale potere viene esercitato dall’amministrazione con riferimento a tutti i beni e diritti trasferiti. Il principale campo applicativo dell’accertamento di maggiore valore è rappresentato dai diritti immobiliari.

In merito la legge prevede che gli uffici devono avere riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre 3 anni, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche. Inoltre, il legislatore ha sancito l’esclusione della rettifica in tutti i casi in cui i valori dichiarati sono superiori a predeterminati valori base, determinati moltiplicando i redditi catastali aggiornati per appositi coefficienti, stabiliti con decreto ministeriale. In virtù di questo, si è giunti che il controllo dei valori indicati vieni di fatto ad esser circoscritto ai soli casi in cui essi risultino inferiori ai valori base astrattamente determinati.

 

 

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