Nei confronti dei soggetti con contabilità semplificata, l’accertamento può essere fatto, oltre che in base alle norme ordinarie, con l’uso di coefficienti presuntivi, sia ai fini dell’imposta sul reddito sia ai fini dell’Iva. Poiché vi è analogia tra questi coefficienti e quelli del redditometro, è opportuno notare che i coefficienti contenuti nel redditometro concernono il reddito complessivo delle persone fisiche; i coefficienti di cui passiamo ora ad occuparci riguardano invece i componenti positivi di reddito e il volume di affari dell’attività d’impresa e dell’attività di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti minori.

A) Rileviamo che i coefficienti sono determinati annualmente con decreto del Pres. del Cons. Dei ministri, su proposta del Min. Delle finanze e sentito il consiglio dei ministri, entro il 30/9 dell’anno cui si riferiscono.

B) In base a quali elementi vengono determinati i coefficienti? L’amministrazione si avvale di 3 ordini di dati: – dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi, dagli accertamenti degli uffici, e altri dati ed elementi in possesso dell’amministrazione; – di informazioni richieste agli enti locali, alle organizzazioni economiche di categoria; – del cosiddetto contributo diretto lavorativo.

C) A che scopo servono i coefficienti? Quale ne è il contenuto e l’oggetto? I coefficienti hanno per oggetto, non la determinazione presuntiva del reddito, ma la determinazione presuntiva dei ricavi e dei compensi, e del volume d’affari (ai fini dell’IVA). Il redditometro si basa su elementi che, indicando una certa spesa, fanno presumere un certo reddito; gli indici del redditometro sono quindi costituiti da spese di erogazione del reddito; nel caso dei coefficienti presuntivi, invece, gli indici sono costituiti da spese di produzione del reddito. Determinati, in base ai coefficienti, i ricavi (delle imprese) i compensi (dei lavoratori autonomi), da essi si deducono soltanto le spese e gli altri componenti negativi dichiarati dal contribuente o presi a base dei coefficienti. Da tale sottrazione risulta, alla fine, il reddito imponibile.

D) Sulla base del reddito determinato mediante i coefficienti, e di altri elementi eventualmente in possesso dell’ufficio specificatamente relativi al singolo contribuente, l’amministrazione è legittimata a rettificare il reddito dichiarato dalle imprese minori e dai lavoratori autonomi che hanno conseguito compensi inferiori ad una data soglia. Nei confronti di tali soggetti, quindi, gli uffici possono utilizzare sia la procedura ordinaria, sia la procedura prevista per i coefficienti.

E) Vi sono particolari regole procedurali che l’ufficio deve seguire quando si avvale dei coefficienti. L’ufficio deve inviare al contribuente, a pena di nullità dell’accertamento, con lettera raccomandata, una richiesta di chiarimenti; il contribuente deve rispondere entro 60 gg.; nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell’attività , i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei coefficienti; i motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell’atto di accertamento. I coefficienti presuntivi non hanno lo stesso valore per tutte le imprese; per le imprese cosiddetti minori, possono essere utilizzati in ogni caso; per le imprese minori, che hanno optato per la contabilità ordinaria, i coefficienti presuntivi possono essere utilizzati in due casi:

1) il primo caso si ha quando sono state violate regole relative al bilancio e alla contabilità;

2) in secondo luogo, i coefficienti presuntivi possono essere utilizzati quando il reddito dichiarato è inferiore a quello determinato in basa ai coefficienti.

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