Alla regole della contabilità ordinaria non sono soggetti tutti gli imprenditori perché, per le imprese minori, è previsto un regime semplificato di contabilità.

Va messo in rilievo, da un lato, che la nozione di impresa minore ai fini tributari non coincide con la nozione civilistica di piccolo imprenditore e, dall’altro, che lo statuto fiscale dell’impresa minore ha rilievo, non soltanto ai fini degli obblighi contabili, ma anche ad altri fini.

La nozione fiscale di impresa minore è legata alle dimensioni del fatturato; sono imprese minori le imprese individuali e società di persone il cui fatturato non supera una determinata soglia (360 ml. per periodo d’imposta). La contabilità fiscale semplificata è composta, essenzialmente, dai registri IVA, cioè da registri dove sono annotati acquisti e vendite.

Le imprese minori non sono obbligate a tenere, le scritture contabili di cui consta la contabilità ordinaria (giornale, inventari, scritture ausiliarie) e la dichiarazione dei redditi sarà elaborata sulla base dei dati desunti dai registri IVA.

Data la sua rudimentalità la contabilità semplificata è poco attendibile quindi il controllo del fisco nei confronti delle imprese minori, è fondato, non sulla contabilità, ma su standards medi di redditività di coefficienti presuntivi.

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