Le imprese familiari

Disciplinate dal 230bis c.c., ai fini delle imposte dirette, assumono rilievo ex 5 4° TUIR, solo quando prima dell’inizio del periodo d’imposta sia redatto un atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risultino nominativamente i familiari che collaborano all’impresa, prestando attività di lavoro con carattere continuativo e permanente. A livello civilistico l’impresa familiare sorge di fatto senza che occorra una formalizzazione. Per quanto riguarda invece il profilo tributario, il reddito d’impresa familiare è ripartito tra titolare (per il quale costituisce reddito d’impresa) e collaboratori (per i quali è reddito di partecipazione) nel periodo d’imposta in cui questo è conseguito ed al titolare è attribuito almeno il 51% del reddito complessivo. Anche per le imprese familiari è da escludere un’autonoma soggettività tributaria.

Il Gruppo europeo di interesse economico (GEIGE)

Il principio di trasparenza vale anche per questo istituto, che è costituito da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, finalizzato a consentire agli imprenditori europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni. Non è soggetto a imposizione diretta. La qualificazione del reddito dipende dall’attività dei soggetti: se i membri sono imprenditori, l’attività del gruppo è d’impresa, se il GEIGE è costituito da professionisti, il reddito sarà di lavoro autonomo.

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