L’approvvigionamento e la distribuzione dell’acqua rientrano tra questi servizi, sebbene le caratteristiche locali di questa attività hanno impedito la creazione di una prassi comunitaria. La commissione ha però comunque affermato in una decisione che le imprese costituite da pubblici poteri per assicurare approvvigionamento e distribuzione dell’acqua posson esser qualificate come imprese incaricate della gestione di questi servizi. Tuttavia per usufruire della deroga dell’86 occorre che l’impresa non disponga di nessun altro mezzo possibile e realizzabile per assolvere alla sua missione senza violare il trattato. Anche il potere di sorveglianza antinquinamento è stato considerato come inapplicabile per le norme sulla concorrenza.

Attività di smaltimento dei rifiuti. Anche questa attività può esser indicata dallo stato membro missione di interesse economico generale e con la sentenza Dusseldorp la corte dopo aver constatato che l’impresa era stata designata come unico operatore finale per l’incenerimento dei rifiuti pericolosi ha stabilito che l’impresa poteva esser considerata titolare di un dir esclusivo. Ciò vuol dire violazione di 86 e 90 in quanto obbligare le imprese nazionali a smaltire i rifiuti pericolosi da un’altra impresa nazionale vuol dire accrescere la posizione dominante di quest’ultima. Il tribunale ha poi dichiarato abuso di posizione dominante nella sentenza DEr Grune Punk il comportamento di un’impresa che gestisce un sistema di raccolta e riciclaggio di imballaggia esteso sulla totalità del territorio.

La commissione ha fatto decisioni sempre più ristrettive riguardo ai progetti che coinvolgono fondi pubblici nelle aree nere, cioè quelle aree dove diversi servizi di banda larga vengono offerti da almeno due infrastrutture in concorrenza. Solo nelle decisioni Dorsal e Pyrennes atlantiques si è riconosciuta a queste aziende la dignità di produttori di servizi di interesse economico generale in quanto imprese bene gestite e fornite di mezzi per svolgere questa attività.

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