Il Geie è un istituto giuridico predisposto dall’Unione Europea per favorire la cooperazione fra imprese appartenenti a diversi Stati membri, così rimuovendo gli ostacoli al riguardo frapposti dalla diversità delle singole legislazioni nazionali. E’ uno strumento di cooperazione economica transnazionale la cui disciplina è in larga parte uniforme nei singoli ordinamenti nazionali. La struttura del Geie in larga parte coincide con quella dei consorzi di cooperazione con attività esterna. Parti del contratto costitutivo del gruppo possono essere solo persone fisiche o giuridiche che svolgono un’attività economica.
Diversamente che per i consorzi, non è però necessario che si tratti di imprenditori, ed è espressamente previsto che il Geie può essere costituito anche da liberi professionisti. E’ invece necessario che almeno due mementi esercitino la loro attività economica in Stati diversi della Comunità .. Il Geie è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici distino dai suoi membri, ma privo di personalità giuridica. Ha infatti la capacità , a proprio nome, di essere titolare di diritti e di obbligazioni di qualsiasi natura ed è dotato di capacità processuale.
Il contratto costitutivo del Geie deve essere redatto per iscritto a penda di nullità e devono essere indicati almeno la denominazione del gruppo preceduto dalla dicitura Geie, la sede che deve essere situata nell’UE, l’oggetto, il nome dei membri, la durata che può essere anche a tempo indeterminato.
Il contratto è soggetto a pubblicità legale, mediante iscrizione le registro delle imprese e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e successivamente nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Con l’iscrizione nel registro delle imprese il gruppo acquista la capacità di essere titolare di diritti ed obbligazioni.
Sono previsti due organi :
un organo collegiale (assemblea) composto da tutti i membri
un organo amministrativo
I membri del gruppo possono adottare collegialmente qualsiasi decisione per la realizzazione dell’oggetto del gruppo, le decisioni più importanti devono essere prese all’unanimità . Ciascun membro dispone di un solo voto, il contratto può tuttavia attribuire più voti ad alcuni membri, a condizione che nessuono disponga da solo della maggioranza dei voti. La gestione del Geie è affidata ad uno o più amministratori, può essere nominato amministratore anche una persona giuridica, la quale esercita le relative funzioni tramite un proprio rappresentante, persona fisica. I poteri degli amministratori sono fissati dal contratto. Tuttavia soltanto ad essi spetta per legge la rappresentanza del gruppo verso i terzi. Il Geie deve tenere le scritture contabili previste per gli imprenditori commerciali, indipendentemente dalla natura commerciale o meno dell’attività esercitata.
Gli amministratori redigono il bilancio, lo sottopongono all’ approvazione dei membri e provvedono a depositarlo nel registro delle imprese. Il Geie non ha lo scopo di realizzare profitti per se stesso, i profitti risultanti dall’attività del gruppo sono considerati direttamente profitti dei membri e ripartiti fra gli stessi secondo la proporzione prevista nel contratto o, nel silenzio, in parti uguali. Con lo stesso criterio i mementi contribuiscono a coprire l’eccedenza delle uscite rispetto alle entrate nel Geie.
La disciplina del Geie non prevede la formazione obbligatoria di un fondo patrimoniale iniziale, delle obbligazioni di qualsiasi natura assunte dal Geie rispondono infatti solidalmente ed illimitatamente tutti i membri del gruppo, oltre a questo col proprio patrimonio (diversamente che per i consorzi dove vi è distinzione tra il patrimonio del consorzio e dei consorziati). Al pari di ogni imprenditore commerciale, il Geie che esercita attività commerciale è esposto al fallimento in caso di insolvenza. Il fallimento del Geie non determina però l’automatico fallimento dei suoi membri, benché responsabili illimitatamente. Gli organi del fallimento potranno chiedere ai membri del Geie il versamento delle somme necessarie per estinguere i debiti, secondo la procedura di riparto prevista dall’art 151 legge fallimentare.