Articolata è la previsione riguardante le prove utilizzabili nell’accertamento dei redditi determinati in base alle scritture contabili (in connessione all’equilibrio che la legge pone tra adempimento degli obblighi formali e rispetto in sede di accertamento delle risultanze contabili anche a favore del contribuente). La struttura della norma è fondata sulla contrapposizione tra metodo contabile (che propone la ricostruzione del reddito nel rispetto della base dimostrativa delle scritture contabili) e un metodo extracontabile “presuntivo” (che presuppone la violazione aprendo la porta ad una ricostruzione del reddito stesso secondo schemi dimostrativi alternativi a quello contabile). Il 39 1° DPR 600 stabilisce che l’ufficio procede alla rettifica dei redditi d’impresa e di quelli derivanti dall’esercizio di arti/professioni:

a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti/perdite e dell’eventuale prospetto;

b) se non sono state applicate esattamente le disposizioni del capo VI TUIR N.917/1986;

c) se l’incompletezza/falsità/inesattezza dei dati della dichiarazione risulta da verbali e questionari ex 32, dalle altre dichiarazioni ecc; d) se l’incompletezza/falsità/inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ex 33.

Accertamento contabile. Esso prevede un controllo di diritto (per verificare la corretta applicazione di norme del TUIR in materia di reddito d’impresa) e un controllo di fatto (con oggetto la dimensione effettiva degli elementi su cui si è fondata la dichiarazione). Da ciò la corretta tenuta delle scritture contabili non preclude un sindacato di merito riguardo la base fattuale del singolo fatto di gestione, ma condiziona il tipo di prova valorizzabile a tal fine che deve presentarsi come caratterizzata da un livello di attendibilità accentuato, per tutelare l’interesse del destinatario dell’attività di accertamento, ma anche prevenire la formazione di atti destinati a non superare il vaglio giurisdizionale.

Accertamento extra-contabile. Questa visione è però capovolta dal 39 che prevede un metodo presuntivo: in esso vengono meno le prescrizioni sulla raccolta e sul contenuto della prova usabile per rettificare il reddito d’impresa, svincolandosi l’azione accertativa dal rispetto di regole formali, come anche dalla valutazione delle risultanze contabili dell’impresa (conseguentemente a una violazione da parte del contribuente delle cosiddette “regole del gioco”). In pratica è possibile rilevare d’ufficio il reddito d’impresa (sulla base di dati/notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive di requisiti di gravità, precisione, concordanza). Per la legge questo metodo è adottabile in gravi situazioni che impediscono alla p.a. di fare affidamento sulle basi contabili dell’impresa (specie per un comportamento sospetto o superficiale del contribuente, ma anche per situazioni di forza maggiore). Per Tinelli questo metodo è però un’extrema ratio, proprio per queste ragioni. I presupposti sono comportamenti omissivi: ad esempio mancata indicazione del reddito d’impresa in dichiarazione, irregolarità formale delle scritture tale da condizionare l’attendibilità per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica ecc.

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