Nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, il contribuente (debitore a titolo d’imposta) può vantare un credito verso l’erario. In tale circostanza si pone il pone il problema dell’applicabilità della compensazione (metodo satisfattorio delle obbligazioni) disciplinato dal 1241 e ss del C.C. La dottrina che si è occupata di ciò, ha escluso la compensazione civilistica come causa di estinzione delle obbligazioni tributarie. Questo perché:

1) lo stato ha necessità di riscuotere senza intralci e rapidamente i tributi;

2) c’è diversa natura tra il credito vantato dall’ente impositore di natura pubblicistica rispetto a quello del contribuente di natura privatistica;

3) il fatto che le entrate dello Stato di regola si riscuotono in contanti. Secondo la dottrina, mentre è sempre possibile all’Amministrazione finanziaria compensare un suo credito con un debito del contribuente, quest’ultimo non può opporre in compensazione un suo debito all’erario.

Ritenuta diretta. Essa è una forma di compensazione prevista dalla legge tributaria, che si applica agli emolumenti corrisposti dalle amministrazioni statali. Secondo gran parte della dottrina, attraverso questa si opererebbe una compensazione legale tra debito dell’amministrazione statale avente ad oggetto le somme che costituiscono reddito e il correlato credito d’imposta a favore dell’erario relativo al reddito predetto. Tuttavia Tinelli ci dice che oramai non si parla più di essa come nello schema della compensazione legale: questo perché lo schema della compensazione potrebbe esser usato solo se la ritenuta è a titolo d’imposta (in quanto solo in tale ipotesi si verifica l’estinzione dell’obbligazione tributaria) e anche perché la compensazione richiederebbe identità tra amministrazione titolare del tributo e quella titolare del debito (ciò di fatto si verificherebbe solo per i dipendenti dell’amministrazione finanziaria). Per questi motivi l’istituto della ritenuta diretta è una semplice modalità pubblicistica di riscossione dei tributi.

Ipotesi di compensazione: 11 4° e 80 DPR 917/1986: secondo esse se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta dovuta, il contribuente ha diritto ( a sua scelta) a computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso (sempre in sede di dichiarazione dei redditi). Abbiamo poi ipotesi di compensazione di discendenza civilistica, implicanti identità di posizioni di creditore e debitore, ma anche ipotesi atipiche di compensazione, in cui manca l’identità: ad esempio 17 d.lgs.241/1997 che ha consentito al contribuente di compensare crediti e debiti dello stesso periodo anche relativi a tributi diversi (estendendo la compensazione anche quando i rapporti obbligatori contrapposti riguardano prestazioni non tributarie, ma previdenziali). Ed è proprio la mancanza di identità ad aver sollevato dubbi sulla equiparazione tra compensazione civilistica e finanziaria: infatti essendo consentita ex 17 la compensazione anche fra crediti verso l’amministrazione finanziaria e debiti verso istituti previdenziali, non c’è perfetta identità tra soggetti titolari delle diverse posizioni creditorie e debitorie. Alcuni per questo ravvisano nel 17 l’operatività di diversi istituti (riconducibili in parte alla compensazione vera e propria) mentre in gran parte sarebbero da inquadrare nella delegazione di debito tra contribuente (delegante) ed ente (delegato) avente ad oggetto l’assunzione di un’obbligazione verso un altro ente delegatario. Usando l’attuale normativa possono esser compensati (usando modulo di pagamento F24) le imposte sui redditi e le ritenute alla fonte, l’IVA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, L’IRAP, i contributi assistenziali, previdenziali e premi (INPS, INAIL, ENPALS, INPDAI), i diritti camerali, interessi in caso di pagamento a rate, imposta sugli intrattenimenti, le accise. Tra i recenti interventi legislativi c’è anche poi l’ 8 1° “Statuto” che prevede la possibilità dell’adempimento del tributo mediante compensazione con un credito del contribuente. Al riguardo tale disposizione prevede che “l’obbligazione tributaria può esser estinta anche per compensazione” anche se c’è il rimando ad un apposito decreto attuativo per regolamentare le modalità di adempimento. In pratica da ciò però si evince che la compensazione è applicabile solo quando previsto da legge: con l’art 8 sembra esserci un richiamo alla disciplina civilistica della compensazione, ciò quindi potrebbe invero aprire la strada all’applicazione di tale istituto. Infine, sempre in tema, si è introdotto il contributo unificato di versamento, grazie a cui la possibilità d’un’estinzione per compensazione dell’obbligazione tributaria è stata estesa a ogni contribuente, mentre prima era solo per quelli che avevano il conto fiscale. Infine il 2 d. lgs n.262/2006 ha introdotto una nuova ipotesi di compensazione in fase di riscossione, per il quale l’AE, quando procede all’effettuazione di un rimborso, verifica l’esistenza di debiti iscritti a ruolo in capo allo stesso contribuente, per cui l’agente della riscossione procede alla notifica di apposita proposta di compensazione volontaria (con contestuale sospensione delle procedure di recupero del credito) che il contribuente è ammesso ad accettare nel termine di 60gg dalla ricezione.

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