La rivalsa consiste nel trasferimento di un onere tributario dal soggetto che lo ha sostenuto a chi deve esserne l’effettivo destinatario. Forme simili di rivalsa sono la traslazione, il regresso e la rivalsa facoltativa.
La traslazione si ha quando il trasferimento di un onere tributario da un soggetto ad un altro avviene attraverso l’aumento (o la riduzione) del prezzo dei beni e servizi. Caratteristica principale della traslazione è il fatto che il tributo è incorporato nel prezzo. Un esempio tipico della differenza formale tra traslazione e rivalsa è possibile ravvisarlo nel regime IVA delle vendite al dettaglio. In esse, infatti, di solito il tributo è incorporato nel prezzo e si trasmette al consumatore finale attraverso la traslazione; ma in questo caso è possibile che si configuri la rivalsa se l’acquirente richiede l’emissione della fattura. In tal caso, si applicheranno le regole tipiche sulla rivalsa.
Il regresso trova il suo fondamento nel ce. (art. 1299), il quale prevede che il coobbligato solidale adempiente ha diritto di recuperare da ciascun degli altri obbligati soltanto le quote di rispettiva pertinenza. Quindi, il regresso regola il riparto interno tra piĂą coobbligati della prestazione effettuata da uno solo di essi.
Infine, la rivalsa facoltativa ha una struttura simile al regresso, e trova il suo fondamento nelle norme tributarie. Aspetto che caratterizza la rivalsa facoltativa è la figura del responsabile d’imposta, ossia colui che è obbligato al pagamento di imposte insieme agli altri per fatti o situazioni riferibili a questi. La finalitĂ della rivalsa facoltativa è quella di permettere che si ristabilisca l’equilibrio patrimoniale che il legislatore ha alterato investendo di obblighi tributari soggetti diversi da quelli in capo ai quali si è realizzato il presupposto di fatto del tributo.
Lo rivalso obbligatorio (quella tipica) si distingue da quella facoltativa per il fatto che l’addebito del tributo, da parte dell’obbligato ad altri soggetti, non costituisce soltanto oggetto di un diritto, ma anche di un vero e proprio obbligo giuridico. Esempi di rivalsa obbligatoria interessano gli operatori economici in quanto l’obbligatorietà è espressamente sancita sia per la rivalsa dell’IVA che per quella relativa alla quasi totalitĂ delle ritenute alla fonte.
Il problema che bisogna affrontare è quello relativo al fondamento dell’obbligatorietĂ della rivalsa. In passato, l’orientamento prevalente era quello che riteneva l’obbligatorietĂ della rivalsa posta a garanzia del rapporto tra prelievo e capacitĂ contributiva, e quindi deve essere interpretata questa obbligatorietĂ come divieto di accordi diretti a trasferire l’onere tributari a soggetti diversi da quelli previsti dalla legge.
Però questo orientamento si ritiene superato, ed oggi invece, si ritiene che l’obbligatorietĂ della rivalsa sia diretta ad evidenziare la natura pubblicistica degli interessi che si accompagnano alla stessa rivalsa. Questa idea di obbligatorietĂ della rivalsa comporta l’osservanza delle relative regole tributarie (addebito dell’imposta in fattura, rilascio della certificazione della ritenuta, ecc.).
In merito, emergono due problemi strettamente connessi alle rivalse obbligatorie: lo rivalso ingiusto e la rivalsa successivo. La prima riguarda la possibilitĂ che, nei rapporti interni tra chi opera la rivalsa e colui che la subisce, venga messa in discussione la correttezza dell’imposta addebitata. Questa possibilitĂ di solito viene ammessa nel campo dell’IVA, e tendenzialmente esclusa in quello delle rivalse per ritenute alla fonte (in quanto si ritiene che l’addebito debba esser fatto valere nei confronti dell’Amministrazione).
Mentre, il problema della rivalsa successiva riguarda la possibilitĂ che il relativo diritto-dovere venga esercitato per imposte dovute a seguito di accertamenti e rettifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questa possibilità è esclusa nel campo dell’Iva, mentre è normalmente ammessa nel campo delle ritenute fiscali, come naturale conseguenza della sostituzione tributaria.