Esso è un esempio si coinvolgimento nella dinamica attuativa del tributo di un soggetto diverso dal contribuente. Egli è un soggetto passivo: questi col proprio patrimonio risponde di un obbligo di versamento collegato a un’espressione di capacità contributiva riferibile a un soggetto diverso, con cui è legato da un rapporto di carattere negoziale. Questo meccanismo realizza una situazione di disinteresse del sostituto all’inadempimento (in considerazione della sanzionabilità della mancata rivalsa verso il sostituto). Secondo la tradizionale ricostruzione, è un istituto volto alla semplificazione dei rapporti col fisco, che incide sia nella fase dell’accertamento sia in quella della riscossione (tutelando l’interesse fiscale alla corretta rappresentazione del fatto a rilevanza tributaria e l’interesse alla riscossione cioè all’adempimento dell’obbligazione tributaria). Proprio il ricondurre il sostituto d’imposta a questi due interessi consente di prevenire i dubbi di costituzionalità (che finirebbe per imporre una prestazione tributaria su un soggetto senza capacità contributiva). Il sostituto viene così a collocarsi nella fase successiva alla fase impositiva, diventando destinatario di un obbligo di pagamento facente capo al titolare della capacità contributiva (disponendo strumenti giuridici per non risultare inciso dal tributo). Ora il sostituto esercita la rivalsa: con questo mezzo si assicura il ribaltamento sul contribuente del pagamento del tributo a questi riferibile. Questa può realizzarsi con l’istituto della ritenuta alla fonte (nei casi in cui il sostituto risulti debitore della somma costituente reddito imponibile per il contribuente. L’istituto viene dai 23 e 30 DPR 600/1973) ma anche con strumenti propri del diritto civile (quando c’è un rapporto di debito/credito o se il debito è estinto). Abbiamo 2 ip di ritenuta: la ritenuta d’acconto (qui la somma prelevata costituisce un acconto dell’imposta sul reddito presumibilmente dovuta dal percettore, il quale dovrà provvedere agli adempimenti fiscali connessi alla produzione del reddito e potrà detrarre dall’imposta definitivamente dovuta la ritenuta alla fonte subita. Questo schema non trova applicazione quando non si effettua la ritenuta: in questo caso il contribuente dovrà dichiarare il reddito non assoggettato al prelievo alla fonte e determinare l’imposta dovuta secondo l’ordinario sistema. Quando il sostituto effettui la ritenuta, ma non provveda al versamento della stessa, il contribuente potrà comunque detrarre tale ritenuta e il fisco procederà al recupero della ritenuta non versata nei confronti del sostituto) e la ritenuta d’imposta (qui la ritenuta prelevata alla fonte è l’adempimento integrale del tributo dovuto sulla specifica manifestazione di capacità contributiva, per cui al contribuente non si danno obblighi di collaborazione all’attività d’attuazione della norma tributaria. In questo caso la legge prescinde dalla collaborazione del titolare della capacità contributiva e attribuisce al sostituto d’imposta la gestione del prelievo, dandogli anche la possibilità di rinunciare alla rivalsa, se l’assetto negoziale giustifichi tale traslazione d’imposta che comunque graverà sul sostituto). Si ha poi l’istituto della ritenuta diretta (se ne parla dopo). Comunque in tutti questi casi si assiste a una divaricazione della normale uguaglianza tra soggetto passivo e conseguenti sue posizioni doverose a seguito dell’attuazione della norma tributaria e adempimento dell’obbligazione. Questa figura è fondamentale perchè garantisce corretta attuazione della norma sostanziale per effetto della prossimità del sostituto al fatto a rilevanza tributaria.

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