Rispetto al sostituto d’imposta, il responsabile non è chiamato a rispondere del tributo “in luogo d’altri”, bensì “insieme con altri”. Da ciò quindi questa figura si ricollega alla disciplina della “coobbligazione passiva”. La norma di riferimento è la stessa del sostituto: il 64 del DPR 600. La norma non definisce l’istituto, limitandosi a affermare il diritto di rivalsa del soggetto che estraneo al fatto imponibile, sia stato dalla legge chiamato all’adempimento del tributo insieme ad altri soggetti. Ora, il diritto di rivalsa già spetta al soggetto chiamato al pagamento del debito altrui in base alla disciplina civilistica (verso sostituto): la motivazione della norma allora può far pensare solo all’idea di sistemare una parte generale del diritto tributario, tra cui il responsabile, idea che cominciò con il TU 1958 su questa materia. L’essenza del responsabile si riconduce a una forma di rafforzamento della tutela del credito fiscale, realizzata con l’ampliamento del novero dei patrimoni esecutibili ai fini della realizzazione della garanzia patrimoniale dell’adempimento del tributo. La particolare natura del credito ( e la funzione pubblicistica) creano il ricorso a forme differenti di tutela rispetto a quelle proprie del credito non tributario. Ci sono diverse giustificazioni sul perché si coinvolgono terzi nell’adempimento del tributo: ad esempio il soggetto lo usa per detrarre da un proprio debito l’importo del tributo nascente da contratto a prestazioni corrispettive inerente la circolazione di beni immobili o aziende ovvero la responsabilità può collegarsi in altri casi alla possibilità di prevenire (con atti volontari) una situazione d’insolvenza del contribuente. In generale è allora una forma di concorso al dovere contributivo (si inserisce nel dovere ex 2 2° Costituzione) ma l’obbligo del 3° è comunque bilanciato dal diritto di rivalsa.

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