La determinazione dell’imponibile e dell’imposta

La base imponibile dell’IVA è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti con il cessionario, a prescindere dal valore di mercato dei beni e dei servizi. In ogni caso, l’Amministrazione può provare il maggiore ammontare del prezzo effettivo rispetto a quello che risulta dagli atti negoziali. Sono esclusi dalla base imponibile:

Le somme dovute a titolo di interessi moratori o di altre penalità per ritardi poste in essere dal cessionario;
Il valore dei beni ceduti a titolo di sconto o premio;
L’importo degli imballaggi quando ne sia previsto il rimborso alla resa.

In via eccezionale, la base imponibile è invece determinata dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati in tutti i casi in cui manchi un corrispettivo monetario. Ciò si verifica solitamente nelle operazioni permutativi o nell’assegnazione di beni ai soci o associati. In questi casi, il valore normale viene determinato sulla base dei criteri corrispondenti a quelli previsti per le imposte dirette.

Altro principio importante è quello per il quale le prestazioni accessorie (come trasporto, imballaggio, ecc.) non sono soggette autonomamente all’imposta, in quanto i loro corrispettivi concorrono a formare la base imponibile della complessiva operazione. Ciò vuol dire che i compensi per tali prestazioni vengono sottoposti a discipline diverse a seconda del regime delle operazioni alle quali accedono; e possono anche non essere soggette al tributo.

Per quanto riguarda le aliquote, quella normale è del 20%, anche se sono prevista aliquote ridotte del 4% e del 10% per un vasto campo di operazioni relative a beni e servizi ritenuti meritevoli di minore tassazione.

La rivalsa

La rivalsa è un aspetto particolare dell’IVA, in virtù della quale l’imposta applicata sulle singole operazioni imponibili deve essere addebitata al destinatario delle operazioni medesime. E la legge sanciste l’obbligatorietà di tale addebito, ma anche la nullità di ogni eventuale patto contrario. Nello specifico, la rivalsa dell’IVA deve essere necessariamente operata mediante l’addebito dell’imposta nella fattura che il cedente o il prestatore del servizio è tenuto ad emettere.

In poche parole, // credito di rivalsa è un effetto legale della fattura emessa, del tutto indipendente dal fatto che l’imposta addebitata sia stata o meno già versata allo Stato. Inoltre, per le operazioni per le quali non è prevista l’emissione di fattura (ad esempio l’attività di commercio al minuto), non vi è neppure il dovere/diritto della rivalsa, in quanto l’imposta resta incorporata nel prezzo del bene o servizio.

Nonostante questo, anche in questi casi potrà costituirsi rivalsa, se dal cliente viene chiesta l’emissione della fattura; infatti, quando avviene ciò, l’imposta non può essere applicata sul prezzo di vendita al pubblico, in quanto tale prezzo è già comprensivo dell’imposta; con la conseguenza che dal prezzo di vendita dovrà esser estrapolato l’ammontare dell’imposta (ad esempio, se il prezzo di vendita al pubblico di un bene è di 120, ed è prevista l’aliquota normale del 20%, il venditore dovrà indicare nella fattura 100 come corrispettivo dell’operazione, e 20 come imposta).

Poi, bisogna aggiungere che la rivalsa non è obbligatoria (pur essendo obbligatoria la fatturazione) per le imposte relative a cessioni gratuite di beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Infine, la rivalsa è esclusa per le imposte conseguenti ad accertamenti e rettifiche che gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria abbiano effettuato nei confronti del cedente o del prestatore.

 

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