L’adempimento dell’obbligazione tributaria è completamente disciplinato dalle legge, questo specialmente per tutelare in maniera intensa il credito tributario rispetto alle ordinarie garanzie derivanti dal sistema civilistico. Proprio per ciò la normativa che disciplina l’adempimento è connotata da un accento posto sulla funzione pubblica in cui si esprime l’attività di riscossione. Tuttavia secondo Tinelli parlare oggi di attività pubblica di riscossione vuol dire perdere di vista il fatto che l’intervento amministrativo nella realizzazione del tributo è marginale, in quanto la collaborazione del contribuente è centrale.

Situazione precedente.

1) Sistema della riscossione tramite ruolo. Il sistema di riscossione delle imposte dirette, su cui si concentrava la parte più rilevante del finanziamento della spesa corrente statale, ruotava attorno alla figura dell’esattore delle imposte: questi era un imprenditore che acquisiva il servizio della riscossione delle imposte in un certo territorio, cui faceva fronte l’onere di anticipare il versamento delle imposte risultanti dal ruolo d’imposta, indipendentemente dall’effettiva riscossione nei confronti del debitore. Tuttavia, quando l’esattore dimostrava di aver compiuto ogni attività per il recupero del credito, ma queste si erano dimostrate infruttuose, questi aveva diritto al rimborso delle quote inesigibili da parte dell’erario. Tuttavia questo sistema aveva delle criticità: innanzitutto la riscossione tramite ruolo risultava onerosa, in quanto il costo del servizio (che variava in relazione agli ambiti territoriali) rappresentava una posta riduttiva del gettito (quando posto a carico dell’erario) e un aumento della pressione fiscale (quando posto a carico del contribuente).

2) Sistema della riscossione tramite ingiunzione fiscale Il sistema di riscossione invece previsto per le imposte indirette, si fondava sulla gestione amministrativa del servizio di Cassazione (cui si univa l’attribuzione agli uffici stessi dell’azione esecutiva) e ciò si realizzava con l’istituto dell’ingiunzione fiscale. Questo sistema risultava poco efficiente per quanto riguarda la gestione della riscossione coattiva: mancando infatti un diretto interesse alla realizzazione del credito tributario, il funzionario amministrativo aveva più comprensione verso oggettive difficoltà economiche dei contribuenti.

Comunque sia 1) che 2) non potevano adattarsi a una fiscalità di massa.

Riforma. Essa ha portato alla tendenziale unificazione dei sistemi di riscossione delle imposte dirette e delle imposte indirette, alla generalizzazione dell’adempimento spontaneo del tributo, nonché al riconoscimento al sistema di riscossione tramite ruolo di una funzione di riscossione “patologica” (quindi eccezionale)sia per le imposte indirette che per quelle dirette (figura dell’esattore diventa allora quella del concessionario del servizio pubblico della riscossione dei tributi).

Ritorno alla mano pubblica. Sempre la riforma poi in seguito ha ricondotto la riscossione a una gestione pubblicistica: è stata creata “Riscossione spa”, oggi Equitalia spa (società di diritto pubblico: 51% AE, 49%INPS. Collabora per le sue funzioni con Guardia di Finanza) che dal 1/10/06 ha il compito di svolgere attività di riscossione dei tributi mediante ruolo. Il ritorno al pubblico è stato giustificato per il mancato conseguimento, col sistema precedente, degli obiettivi di recupero del gettito. Rapporti AE-Equitalia: la 1° esercita le funzioni riguardanti la riscossione nazionale e a funzioni di controllo e coordinamento su Equitalia; approva poi l’ordine del giorno di quest’ultima, le sedute del Consiglio d’Amministrazione, le deliberazioni.

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