Per illustrare la riscossione delle imposte sui redditi adottiamo la seguente tripartizione:- riscossione anticipata; – riscossione provvisoria; – riscossione definitiva

A) La riscossione anticipata avviene nel corso del periodo d’imposta, in due forme: mediante ritenuta e mediante versamento di acconti. Questa riscossione precede sia il perfezionarsi del presupposto (che si realizza con il decorso dell’intero periodo d’imposta) sia il sorgere dell’obbligazione (che si ha con la dichiarazione e con l’avviso). Le ritenute d’acconto sono una decurtazione di somme che per il percipiente costituiscono componente attiva del reddito: esse decurtano stipendi (dei lavoratori dipendenti), ricavi (di alcuni imprenditori), compensi (dei lavoratori autonomi). Sono definite dalla legge “acconti”; rappresentano, per chi subisce le ritenute, un’anticipazione o acconto, dell’imposta che sarà dovuta per quel periodo d’imposta. Il parametro di riferimento della “ritenuta d’acconto” è la somma corrisposta al reddituario. Sotto il profilo in esame, la ritenuta d’imposta assume tutt’altra configurazione; il sostituto deve versare all’erario una certa somma, che non costituisce sotto alcun profilo anticipazione dell’imposta dovuta dal sostituito; qui obbligato è il sostituto, il quale, versando, estingue l’obbligazione d’imposta di cui esso è soggetto passivo; la ritenuta, subita dal sostituito, è esercizio della rivalsa del sostituto, ma non vale come acconto dell’imposta perché egli non è debitore. V’è poi un’altra forma di anticipazione della riscossione, rappresentata dai versamenti che ciascun contribuente deve effettuare nel corso del periodo d’imposta (a maggio e novembre); tali versamenti hanno come parametro l’imposta dovuta per il precedente periodo d’imposta, e valgono come acconti dell’imposta che risulterà dovuta per il periodo in corso.

B) La riscossione provvisoria è quella che si fonda sopra titoli non definitivi: ossia quella che avviene in corso di causa, sulla base di accertamenti che, in quanto sub iudice, non sono definitivi.

C) Riscossione definitiva è quella che avviene in base a titoli definitivi; dichiarazione ed avviso di accertamento (divenuto) definitivo.

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