Autonomia della riscossione
L’autonomia della riscossione, rispetto alle vicende dell’obbligazione tributaria, consente di vedere in esse una funzione amministrativa autonoma, dotata di suoi caratteri specifici; essa si svolge in modi tipici; l’ente pubblico può agire e riscuotere solo con gli atti e le procedure previste dalla legge; il contribuente può liberarsi solo adempiendo nei modi e forme previste dalla legge.
La ritenuta diretta
Il decreto sulla riscossione delle imposte sui redditi esordisce con l’affermazione che tali imposte sono riscosse mediante:
a) ritenuta diretta;
b) versamenti diretti al concessionario della riscossione;
c) iscrizione a ruoli.
Ritenuta diretta è una forma di riscossione che si ha quando le amministrazioni statali corrispondono compensi od altre somme, con il diritto di decurtarle d’un certo importo ; la ritenuta viene detta diretta perché effettuata direttamente dell’ente impositore. L’amministrazione statale, pertanto nel corrispondere somme soggette a ritenuta:
a) è debitrice verso il contribuente d’una certa somma;
b) può, anzi, deve operare una ritenuta;
c) deve, infine, trasferire le ritenute alla tesoreria, secondo le norme della contabilità di Stato. La ritenuta diretta può essere a titolo d’acconto o a titolo d’imposta.