Le quote di legittima sono calcolate al netto del valore della massa, tenendo conto di oneri, legati.

Il testatore non può gravare con pesi e condizioni la quota del legittimario 549 cc. Anche i legati ricadono nel divieto se imposti a carico della quota di legittima.

La cautela sociniana

È altro rimedio a diretta tutela del legittimario, nelle seguenti ipotesi:

– il testatore assegna al legittimario (con testamento o donazione) beni in nuda proprietà ed a terzi(legittimari o meno) l’usufrutto o una rendita vitalizia il cui reddito eccede la disponibile;

– il testatore assegna al legittimario il diritto di usufrutto mentre a terzi(legittimari o meno) ne dispone la nuda proprietà per una parte eccedente la disponibile;

il rimedio della cautela sociniana consiste nel potere del legittimario di scegliere tra dare esecuzione alla disposizione oppure conseguire integra la porzione di legittima lasciando al terzo usufrutto o nuda proprietà limitatamente alla parte disponibile.

AUTOMATICA RIDUZIONE DELLE PORZIONI DEGLI EREDI

SULL’eredità o quota di eredità non regolata dal testatore si apre la successione legittima.

L’eredità intestata si devolve al coniuge ed ai parenti secondo l’ordine di legge.

La successione intestata a favore dei figli esclude il concorso degli altri parenti, salvo del coniuge.

In mancanza di figli, il coniuge e gli ascendenti non acquistano l’intera eredità ma concorrono con altri successori, purché venga rispettata la riserva dei legittimari. Pertanto, le quote di riserva hanno ad oggetto la massa ossia i beni ereditari più quelli donati. Quindi se le quote ereditate sono insufficienti si riducono le porzioni degli altri parenti fino ad integrare la riserva spettante ai legittimari 553 cc.

La riduzione è automatica e, in caso di contestazione, il giudice si limita ad accertare tale situazione.

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