La successione degli ascendenti: i genitori
La successione degli ascendenti, sia legittimi che naturali, ha luogo quando il de cuius muore senza lasciare figli né loro discendenti
La legittima degli ascendenti è pari a 538/1c:
– un terzo se non concorre il coniuge del de cuius;
– un quarto se concorre il coniuge del de cuius;
Se vi sono solo ascendenti, l’eredità sarà devoluta, in parti uguali, ai più vicini di uguale grado che prevalgono su quelli di grado più lontano.
Se vi sono ascendenti appartenenti a linee diverse, la metà della quota andrà alla linea paterna e l’altra metà della quota andrà alla linea materna.
Lo Stato:
Se una persona non lascia successibili e non ha fatto testamento, l’eredità è devoluta allo Stato.
Lo Stato acquista l’eredità senza bisogno di accettazione, e non risponde dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati.
Lo Stato può anche essere nominato erede in un testamento: in tal caso valgono le norme comuni sulla successione e sull’accettazione dell’eredità da parte delle persone giuridiche.
Il legato in sostituzione di legittima
È un attribuzione testamentaria a titolo particolare che tacita il diritto di legittima dell’erede e gli preclude di esercitare l’azione di riduzione
Il legato grava sulla quota di riserva e per l’eccedenza sulla quota disponibile 551/3c.
In pratica l’erede ha facoltà se accettare il legato, rinunciando alla riduzione, oppure rinunciare al legato per agire in riduzione per ottenere la quota di riserva o legittima 551/1c.
Il legato in sostituzione di legittima si differenzia dal legato in conto di legittima che va imputato alla quota di legittima, pertanto, il legittimario può agire in riduzione se il legato non è sufficiente a coprire la quota di riserva.
Interpretando la volontà testamentaria, si accerta che trattasi di legato in sostituzione di legittima quando il testatore vuole tutelare le disposizioni testamentarie e donative dall’azione di riduzione, viceversa, si ha legato in conto di legittima quando questa intenzione non risulta e il testatore riconosca la facoltà di chiedere il supplemento di legittima 551/2c.
Pertanto, il legittimario che accetta il legato in sostituzione di legittima non diviene erede 552/2c, né può considerarsi pretermesso dal testatore, ma se leso nella sua quota di legittima non potrà agire in riduzione contro terzi donatari.
Legato e donazione in conto di legittima
Sono attribuzioni che vanno imputate alla quota di legittima senza precludere l’azione di riduzione qualora tali attribuzioni siano insufficienti a coprire la quota di riserva. L’azione va chiesta per la sola differenza necessaria a integrare la quota.
Ugualmente se tali attribuzioni ledono il diritto di riserva di altri legittimari sono soggette a riduzione. In questa ipotesi si distingue se il legittimario sia legatario o donatario:
se il legittimario è legatario, il legato è soggetto a riduzione assieme alle altre disposizioni testamentarie lesive di legittima;
il legittimario che ha ricevuto una donazione in conto legittima è tenuto a conferire la donazione nella massa ereditaria, salvo sia stato dispensato dalla collazione 737/1c. Pertanto, legati e donazioni fatte a terzi saranno soggette a riduzione solo se la massa ereditaria sia insufficiente a coprire la quota di riserva.
Esempio: poniamo unici eredi 3 fratelli di cui uno abbia ricevuto in donazione un immobile pari a 600, ed un altro immobile pari a 300 sia stato donato a un estraneo. La massa sarà pari a 900 di cui 2/3, pari a 600 quota di riserva, spettano agli eredi. Dunque, il fratello donatario sarà soggetto a collazione, mentre il terzo estraneo non è suscettibile di riduzione in quanto il valore 300 è pari alla quota disponibile.
Naturalmente, il legittimario che ha ricevuto un legato o donazione in conto di legittima, se rinuncia all’eredità potrà trattenere tale attribuzione nei limiti del valore della sua quota di legittima o riserva qualora gli altri legittimari agiscano in riduzione.
Legato e donazione in conto della disponibile
Sono attribuzioni che gravano sulla disponibile e che si aggiungono alla quota di legittima spettante al legittimario. La volontà del testatore è quella di favorire il legittimario esentandolo dalla imputazione e dalla collazione.
Cosicché, se il legittimario è leso nella sua quota di legittima potrà agire in riduzione senza dovere computare tale attribuzioni.
Esempio, il figlio, unico erede, ha ricevuto 80 in eredità e 20 di donazione, mentre un estraneo 100. Se l’erede è dispensato dall’imputare la donazione potrà agire sul terzo donatario.
Massa 200 (80 + 20 + 100) di cui 1/2 pari a 100, essendo la sua quota 80(20 è dispensata dalla collazione) agisce x 20.