La successione legittima

La legge cc 565 s considera successori legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi e gli altri parenti fino al sesto grado. Se tutti questi successori mancano l’eredità si devolve allo Stato; se mancano ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle l’intero patrimonio è conseguito dal coniuge; se il coniuge concorre con un figlio, l’eredità sarà divisa in parti uguali, mentre se concorre con più di un figlio riceverà un terzo del patrimonio e se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, anche se unilaterali, ne riceverà due terzi.

Queste disposizioni si applicano anche al coniuge separato, ma se la separazione è stata a lui addebitata avrà diritto solo a un assegno vitalizio il cui ammontare non potrà, in ogni caso, essere superiore agli alimenti già goduti (se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti). Per quanto riguarda i figli, se concorrono da soli all’apertura della successione riceveranno l’intera eredità in parti uguali tra loro; i figli naturali riconosciuti, i legittimati e gli adottivi succedono al pari di quelli legittimi. Se ci sono figli, l’eredità sarà loro devoluta interamente e alla successione non potranno partecipare né gli ascendenti né i parenti ulteriori.

La successione necessaria

Le norme in proposito costituiscono un limite alla libertà testamentaria e sono poste a tutela dei diritti di determinate categorie di successibili ai quali la legge riserva di diritto, cioè anche contro la volontà del defunto, una quota del patrimonio ereditario (la cosiddetta porzione legittima o quota di riserva). Questi soggetti (legittimari) sono: il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi. Tutte le volte in cui il de cuius disponga, per atto tra vivi (ad es., donazione) o con il testamento, della quota o di una sua parte che la legge riserva ai legittimari si ha lesione di legittima. Il legittimario che si ritenga leso da disposizioni o atti che dispongano del patrimonio del defunto in misura eccedente rispetto a quella consentita per legge potrà esperire l’azione di riduzione. Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (riunione fittizia) e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre cc 556.

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