La successione legittima
La legge cc 565 s considera successori legittimi il coniuge, i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti legittimi e gli altri parenti fino al sesto grado. Se tutti questi successori mancano l’ereditĂ si devolve allo Stato; se mancano ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle l’intero patrimonio è conseguito dal coniuge; se il coniuge concorre con un figlio, l’ereditĂ sarĂ divisa in parti uguali, mentre se concorre con piĂą di un figlio riceverĂ un terzo del patrimonio e se concorre con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle, anche se unilaterali, ne riceverĂ due terzi.
Queste disposizioni si applicano anche al coniuge separato, ma se la separazione è stata a lui addebitata avrĂ diritto solo a un assegno vitalizio il cui ammontare non potrĂ , in ogni caso, essere superiore agli alimenti giĂ goduti (se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti). Per quanto riguarda i figli, se concorrono da soli all’apertura della successione riceveranno l’intera ereditĂ in parti uguali tra loro; i figli naturali riconosciuti, i legittimati e gli adottivi succedono al pari di quelli legittimi. Se ci sono figli, l’ereditĂ sarĂ loro devoluta interamente e alla successione non potranno partecipare nĂ© gli ascendenti nĂ© i parenti ulteriori.
La successione necessariaÂ
Le norme in proposito costituiscono un limite alla libertĂ testamentaria e sono poste a tutela dei diritti di determinate categorie di successibili ai quali la legge riserva di diritto, cioè anche contro la volontĂ del defunto, una quota del patrimonio ereditario (la cosiddetta porzione legittima o quota di riserva). Questi soggetti (legittimari) sono: il coniuge, i figli legittimi e naturali e gli ascendenti legittimi. Tutte le volte in cui il de cuius disponga, per atto tra vivi (ad es., donazione) o con il testamento, della quota o di una sua parte che la legge riserva ai legittimari si ha lesione di legittima. Il legittimario che si ritenga leso da disposizioni o atti che dispongano del patrimonio del defunto in misura eccedente rispetto a quella consentita per legge potrĂ esperire l’azione di riduzione. Per determinare l’ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (riunione fittizia) e sull’asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre cc 556.