La morte determina l’apertura della successione (art. 456 c.c.), traslazione dei diritti ed obblighi in capo agli eredi. Prima della morte non si può parlare di un diritto dei possibili successori, ma neppure di una aspettativa. Con la morte si può parlare di un vero e proprio titolo a succedere per i soggetti, indicati come eredi dalla legge o dal testamento.

In questo senso si distingue tra vocazione legittima e vocazione testamentaria.

L’apertura della successione rende efficace la vocazione; la delazione dell’eredità, coincide con l’acquisto da parte dei chiamati, del diritto di accettare l’eredità.

Il legislatore ha voluto tutelare l’eredità, per il tempo che intercorre tra l’apertura della successione e l’accettazione, periodo in cui l’eredità giacente rimane senza titolare/eredi.

Se il chiamato non è nel possesso effettivo dei beni ereditari, il pretore competente per territorio può nominare, su istanza degli interessati o anche d’ufficio, un curatore dell’eredità giacente al quale la legge attribuisce una serie di funzioni:

– compiere l’inventario dei beni ereditari;

– amministrare i beni;

– agire e rappresentare in giudizio;

– pagare i debiti ereditari.

La curatela cessa con l’accettazione dell’eredità.

L’art. 457 c.c dispone che: “L’eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.

La successione legittima o di legge e la successione testamentaria non sono soltanto titoli del diritto a succedere ma sono anche fonti di disciplina della successione.

La successione legittima è regolata dalla legge, a cui si fa luogo quando manca in tutto o in parte il testamento. legittimi sono quei soggetti che, in caso di morte di una persona che non abbia fatto testamento o non abbia disposto di tutti i suoi beni, hanno titolo a succedere in base a una delle norme che regolano Successori la successione legittima (ab intestato).

La successione testamentaria (titolo III del Libro delle Successioni) è la successione regolata dal testamento, cioè dall’autonomia del de cuius.

Il diritto di legittima

L’art. 457/3c riconosce dei diritti ai legittimari.

I legittimari sono alcuni stretti congiunti

– coniuge,

– figli legittimi e naturali,

– solo in mancanza figli gli ascendenti, ai quali la legge riserva una quota della ricchezza accumulata dal defunto.

Si parla di successione nella legittima o di successione necessaria per indicare l’insieme di regole che proteggono i diritti dei legittimari all’interno della successione a causa di morte.

Infatti la legge garantisce una quota di valore (riserva) della massa fittizia formata dai beni dell’asse ereditario e dai beni donati in vita dal de cuius – massa di relitto + donazioni.

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