L’art. 565 indica le categorie dei chiamati a succedere al de cuius per successione legittima.

Sono successori legittimi:

– il coniuge,

– i figli discendenti,

– gli ascendenti, i collaterali,

– gli altri parenti (fino al sesto grado)

– e lo Stato.

In linea generale i congiunti piĂą prossimi escludono i piĂą lontani, mentre lo Stato eredita solo in mancanza di altri successibili.

La successione del coniuge:

Al coniuge si devolve tutta l’eredità quando mancano figli legittimi o naturali, ascendenti, fratelli o sorelle.

Se il coniuge concorre con figli legittimi e/o naturali,

il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità se non concorrono figli 540/1c;

il coniuge ha diritto ad un terzo se concorre con un figlio 542/1c;

il coniuge ha diritto ad un quarto se concorre con piĂą di un figlio 542/2c;

il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità se concorre da solo con ascendenti 544 cc;

Il coniuge separato cui non è stata attribuita la separazione con sentenza in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso il coniuge è separato con addebito, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto.

Il coniuge divorziato perde i suoi diritti successori e solo in caso di bisogno e se aveva ottenuto un assegno alimentare durante la vita può chiedere al giudice di attribuirgli un assegno a carico dell’eredità che perde solo se passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno.

Oltre alla quota ereditaria al coniuge spetta il diritto di abitazione nella casa di residenza familiare (anche se locata), e il diritto di uso dei mobili che la corredano 540/2c.

Tali diritti sono legati di legittima e prevalgono sui diritti di altri eredi o legatari senza che occorra esercitare un’azione di riduzione. I diritti di abitazione e di uso dei mobili non sono menzionati nella successione legittima 581 cc., ma spettano al coniuge superstite anche quando il de cuius non abbia fatto testamento. Se ne ha conferma dalla Corte Costituzionale e Corte di Cassazione.

Se il coniuge è nominato erede tali diritti si configurano come prelegati de legittima aventi titolo nella legge, e si conseguono anche in caso di rinunzia all’eredità.

La particolarità dei legati di abitazione e di uso è che essi gravano anzitutto sulla disponibile.

Se il valore dei diritti di abitazione e di uso è superiore del valore della disponibile, la differenza grava sulla quota del coniuge.

Infine se il valore dei diritti di abitazione e di uso è superiore del valore della quota disponibile e della quota di legittima del coniuge, la differenza grava sulla quota di legittima degli altri legittimari..

I diritti di abitazione e di uso sono incedibili e durano per l’intera vita del coniuge/erede.

Il diritto di abitazione spetta anche in caso di locazione dell’immobile, spettando al coniuge diritto alla successione nel contratto.

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