La Comunità regionale

Costituisce l’elemento personale dell’ente e non assume il significato che ha a livello statale, legato alla nozione di cittadinanza. Infatti non esiste una cittadinanza regionale.

La Comunità rileva quale destinataria dei servizi apprestati dagli enti che operano sul territorio stesso, secondo il riparto delle rispettive competenze e le forme di cooperazione che tra gli enti stessi si intrattengono in occasione del loro esercizio.

La Comunità inoltre esprime interessi che potremmo definire di ordine istituzionale e che concernono la partecipazione al Governo della regione.

Il territorio

Anche la regione è un ente territoriale, ossia un centro di riferimento di interessi generali che hanno nel territorio stesso il luogo e la fonte della loro emersione.

Il legame tra territorio e interessi è molto stretto; ciò spiega come sia possibile che su uno stesso territorio possano operare enti diversi, portatori di interessi diversi.

Per quanto riguarda la regione, la dimensione territoriale coincide con la terraferma, rimanendo esclusi il mare territoriale, il sottosuolo e lo spazio aereo sovrastante.

La problematica più evidente con riguardo al territorio regionale è che vi sono territori con caratteristiche omogenee che sono stati ripartiti tra più Regioni e per converso, territori con caratteristiche disomogenee che fanno parte di un’unica regione. Questo perché non si è voluto alterare i confini regionali così come si erano venuti a formare in passato.

L’apparato autoritario

L’art 115, ormai abrogato, affermava che le Regioni disponessero di propri “poteri e funzioni”. Col primo termine si indica l’insieme degli organi regionali e le sue articolazioni interne, mentre con il secondo si rimanda alle competenze riconosciute all’ente.

L’art 114 invece sancisce che “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”. Risulta tuttavia essere una disposizione infelice, poiché non si comprende la ragione di accomunare le Regioni agli altri enti territoriali, specie se si considera che l’autonomia di questi ultimi è, oltre che costituzionalmente garantita, fondata su leggi dello Stato e delle Regioni, quindi non esclusivamente sulla Costituzione.

La regione è dotata di un apparato autoritario autonomo, costituito dal Consiglio, dalla Giunta e dal suo Presidente, rispettivamente esercitanti il potere legislativo e il potere esecutivo.

Fino alla riforma del titolo V non era previsto che la regione avesse autonomia anche nella gestione del potere giudiziario. Ma l’art 116 come riformato prevede che possano essere riconosciute forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario. Si fa in questo caso riferimento all’organizzazione della giustizia di pace.

Questo particolare aspetto sembra accomunare ulteriormente le Regioni agli Stati membri di uno Stato federale.

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