Accanto a queste prospettazioni della qualificazione dello stato come rapporto tra libertà e autorità vi è un altro aspetto che occorre considerare. In effetti mentre quel rapporto definisce quella che si potrebbe chiamare la natura della società organizzata, occorre anche delineare quella che può chiamarsi la sua struttura.

 NATURA (della società organizzata) = insieme dei principi ispiratori della convivenza civile

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STRUTTURA (della società organizzata) = insieme dei centri di imputazione dei poteri che costituiscono nel loro insieme la sovranità

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ORGANIZZAZIONE dove vi sono gli enti pubblici e i loro uffici

 Lo stato italiano è riconoscibile innanzitutto in un soggetto dotato di persona giuridica e cioè lo stato come autorità sovrana – personificata. Si tenga presente però che se è vero che anche le regioni detengono ed esercitano poteri sovrani, quanto sarà detto riferendosi allo stato come persona giuridica vale anche per le regioni come persone giuridiche espressioni di sovranità.

Lo stato italiano è riconoscibile in un soggetto dotato di personalità giuridica.

Dobbiamo soffermarci su questo tipo di persona giuridica sovrana per metterne in luce i dati che si considerano tradizionalmente come suoi elementi costitutivi.

Occorre determinare di cosa è composta questa entità.

Vi sono due tipi di persone giuridiche:

1)   le fondazioni e consistono in un patrimonio destinato ad uno scopo (opera di beneficenza)

2)   le corporazioni e consistono in un raggruppamento di uomini uniti da uno scopo comune.

Lo stato, come le regioni, è una corporazione e quindi ha come elemento costitutivo il popolo o insieme di consociati uniti da un vincolo che è il principio di nazionalità sul piano sociologico e su quello giuridico, la qualità di nazionali o meglio di cittadini.

Altro elemento costitutivo della persona giuridica è la sua organizzazione, ossia l’insieme dei mezzi materiali, personali e giuridici, mediante i quali la persona giuridica stato esprime la sua volontà.

Questi elementi costitutivi sono ritenuti necessari perché vi sia una persona giuridica.

Ma nel caso della persona sovrana occorre anche che quell’organismo unitario sia sottoposto ad una autorità giuridicamente sovraordinata che è la sovranità

Questa considerazione consente di precisare che quando si parla di elementi costitutivi non si vuol propriamente dire che la persona giuridica sia anche una realtà materiale data dall’insieme di quegli elementi ma si intende soltanto dire che essa ne ha bisogno per esistere e manifestarsi.

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