Essere cittadino significa essere assoggettato alle norme vigenti per i cittadini e quindi godere dei diritti corrispondenti. I diritti fondamentali (diritti civili) sono però riconosciuti anche in capo agli stranieri purché sia garantito il principio di reciprocità. L’apolide, ovvero la persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino, per quanto riguarda i diritti civili, è anch’esso equiparato al cittadino.

A tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, indistintamente, si applicano comunque le leggi penali, di polizia e di sicurezza.

Quando si parla di persona fisica si fa soltanto riferimento alla persona, appunto, in senso fisico, materiale; al contrario, se si parla di persona giuridica, si fa riferimento a società, ad aziende, a fondazioni, o comunque ad enti.

Il riconoscimento della personalità giuridica consiste nell’assegnare a tali enti riconosciuti un patrimonio e una capacità separati da quelli dei singoli membri in modo tale che i creditori, per soddisfare le proprie pretese, si possano rivolgere solo alla persona giuridica e non ai suoi membri interni.

Gli elementi costitutivi della persona giuridica sono:

  • un gruppo di persone fisiche (elemento personale).
  • un patrimonio, cioè un’organizzazione di beni fondata su un atto costitutivo.
  • uno scopo che deve essere lecito, possibile e determinato alla cui realizzazione sono destinati i beni che compongono il patrimonio.
  • il riconoscimento (elemento formale).

Il privilegio di cui godono le persone giuridiche si esprime nella limitazione del rischio, dato che si riscontra una completa autonomia patrimoniale (perfetta), non prevista per gli enti non riconosciuti (imperfetta).

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