I “Latini”
Per latini s’intende tutti gli uomini liberi, non cittadini romani, ma che comunque si trovavano sotto la giurisdizione romana.
A partire dal IV sec. a.c., Roma fondò città stato indipendenti, alle quali conferiva la qualificazione di città latine e agli abitanti veniva attribuito lo status di latini. Tale status conferiva il diritto di stabilirsi presso una qualsiasi di queste città-stato ed il commercium, mentre non era attribuito il connubium. Inoltre vi era conferito il diritto di votare a Roma e di riacquistare la cittadinanza a Roma per coloro che si erano spostati da Roma verso quelle terre.
All’inizio dell’epoca repubblicana, le varie città avevano propri ordinamenti, i quali però dovevano coincidere in larga parte con quello romano. Successivamente si andò ad applicare direttamente il diritto romano, anche per i latini Iuniani.
Cittadinanza e capacità giuridica. La “constitutio Antoniniana”
Nel 212 d.c. Antonino Caracalla concesse la civitas romana agli abitanti dell’impero che ne fossero sprovvisti tranne che per i Latini Iuniani e coloro che l’avessero persa in seguito a decisioni del tribunale. In seguito fu oggetto di discussione il problema della scelta del diritto da applicare ai nuovi cittadini. Secondo i principi, a costoro andava applicato esclusivamente il diritto romano. Questo accadde senza problemi in occidente, ma in oriente si continuarono ad utilizzare i vari diritti provinciali. In genere comunque i diritti locali continuarono ad essere usati come mores.