I ricorsi della Regione contro le leggi dello Stato
L’art 127 non fa che riprendere quanto statuito dalla legge 87/53, la quale stabiliva che la Regione potesse impugnare la legge o atto avente forza di legge statale, laddove avesse leso la propria competenza nel termine di 30 gg dalla pubblicazione, con l’unica differenza di aver portato il termine a 60 gg.
Per quanto riguarda l’individuazione dell’organo competente, l’art 127 si limita a far riferimento alla Regione, dovendosi pertanto applicare la disciplina precedente che vuole il costituirsi di un parallelismo tra l’impugnazione statale e quella regionale e affidando quest’ultima alle competenze dell’esecutivo regionale, la Giunta.
I ricorsi di una Regione contro leggi di altra Regione
L’art 127 prevede che la Regione possa impugnare anche la legge di altra Regione se lesiva delle proprie competenze, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione. Non si comprende tuttavia la necessità di riproporre questo schema dato che nella prassi non è mai stato attivato un controllo del genere, poiché difficilmente una Regione può ledere le competenze di altra Regione.
Poiché la riforma ha taciuto sul punto, continua a non essere possibile per gli enti minori accedere a strumenti di giustizia costituzionale.
Tuttavia un spiraglio è rappresentato dalla sent 507/2000 della Corte Costituzionale, con la quale viene respinta la richiesta di un comune ad intervenire ad un giudizio promosso da alcune Regioni, solo perché tardiva.
Non è inoltre stato sfruttato a pieno quanto sancito dalla legge La Loggia, che stabilisce che la Conferenza Stato-città e autonomie locali possa proporre al Governo l’impugnazione di legge regionale ed al Consiglio delle autonomie locali di fare uguale proposta alla Giunta nei riguardi delle leggi dello Stato.