Qual è la posizione dei regolamenti regionali con riguardo a quelli statali e degli enti infraregionali?

Tali rapporti sono stati ulteriormente complicati dopo la riforma del titolo V.

Innanzitutto i regolamenti delegati dallo Stato, pur essendo fonti separate rispetto alle leggi regionali, sono fonti subordinate rispetto a quelle statali.

Per il resto i rapporti tra i regolamenti regionali e quelli di altro “microsistema” si articolano sulla base della separazione di competenze.

La Costituzione infatti stabilisce che al di fuori dei regolamenti adottati su materie di potestà esclusiva dello Stato, in ogni altra materia la potestà esclusiva è della Regione.

Il riconoscimento della titolarità della competenza, tuttavia, non fa da ostacolo al provvisorio esercizio della stessa potestà da parte di ente diverso, secondo quanto si è visto esser proprio dei rapporti tra leggi.

Al riguardo è stata dalla giurisprudenza riconosciuta come lecita la delegificazione ad opera dello Stato della disciplina di materie regionali, nel senso che la disciplina stessa, nell’attesa dell’intervento regolatore da parte delle leggi regionali, può essere data da regolamento statale, idoneo a prevalere su contrarie norme di legge dello stato stesso, eccezion fatta per le norme espressive di principi fondamentali. La stessa giurisprudenza ha precisato però che la provvisoria vigenza di norme regolamentari prodotte dallo Stato può aversi alla sola condizione che non si diano sulla materia norme legislative regionali, suscettibili di essere rimosse unicamente da precedente legge statale.

Così stando le cose l’art 17 della L 400/88, laddove fa divieto allo Stato di porre in essere regolamenti di attuazione ed integrazione delle leggi e dei decreti legislativi contenenti norme di principio relativamente alle materie di competenza regionale, non sembra sia conforme alla ricostruzione complessiva del modello costituzionale.

Quanto alla posizione nel sistema dei regolamenti degli enti infraregionali, la riserva di competenza fatta a loro favore va composta con la generale competenza riconosciuta alle leggi di Stato e Regione in ordine alla determinazione delle funzioni degli enti medesimi.

Il rapporto che viene dunque a costituirsi tra le fonti di autonomia infraregionale e le leggi di Stato e Regione risulta essere complessivamente misto, le une fonti dovendo rispettare le indicazioni di base date dalle altre e rimanendo per il resto istituzionalmente competenti alla regolamentazione di dettaglio della materia propria. Dunque ancora una volta la condizione dei regolamenti locali previgenti e contrastanti con le statuizioni delle leggi di Stato e Regione è l’invalidità sopravvenuta.

La L La Loggia, nell’intento di preservare l’autonomia dei regolamenti adottati dagli enti infraregionali, ha affermato la soggezione gerarchica adottati dai suddetti enti rispetto agli statuti (tenuti ad essere a loro volta in armonia con la Costituzione).

Per altro verso ha precisato che le leggi di Stato e Regione sono tenute ad assicurare “i requisiti minimi di uniformità” della disciplina dei regolamenti locali, lasciando con ciò intendere che la normativa data dalle leggi stesse debba risultare fortemente contenuta.

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