Regolamenti regionali

La potestà regolamentare regionale è quella che ha il più ampio ambito di esplicazione dopo la riforma portata dalla l. cost. n. 3 del 2001, e questo perché può riguardare tutte le materie, con la sola esclusione di quelle cui si riferisce la legislazione esclusiva statale (art. 117 co. 6 Cost.).

 Regolamenti comunali e provinciali

L’ambito della potestà regolamentare degli enti locali (Comuni e Province) deve essere ricostruita sulla base della disciplina costituzionale dell’autonomia degli enti locali quale risulta dopo le modifiche portate dalla l. cost. n. 3 del 2001 al Titolo V Cost.

In primo luogo il nuovo testo costituzionale dispone che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114 co. 2). Un’autonomia intesa in tal modo non può esistere se non con riferimento a concrete funzioni da svolgere in certi campi. L’art. 118, infatti, stabilisce che gli enti locali sono titolari:

  • delle competenze amministrative (indirette) spettanti allo Stato e alle Regioni (co. 1), conferite agli enti locali con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
  • di funzioni amministrative proprie (co. 2).

 L’art. 117 co. 6 dispone che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite . Una potestà così attribuita sembrerebbe limitata a profili organizzativi e procedimentali, con esclusione, quindi, di aspetti attinenti al merito delle materie cui si riferisce. Dato che questo risulterebbe piuttosto paradossale per le funzioni amministrative proprie sembra sostenibile che, accanto alla potestà prevista dall’art. 117, in relazione alle funzioni proprie, esista una potestà regolamentare più piena che continua a trovare il suo fondamento nelle autonomie locali.

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