Le leggi provinciali

Le uniche province dotate di potestà legislativa sono quelle di Trento e Bolzano ed è interessante notare come per certi versi la loro potestà risulti più ampia sia qualitativamente che quantitativamente rispetto a quella regionale.

Speciale regime è previsto per coordinare i rapporti tra leggi statali e leggi regionali e provinciali del Trentino, poiché è precluso alle Regioni statali di sostituirsi a quelle regionali e provinciali e se ciò accadesse la Regione dovrebbe adattarle entro un certo termine, decorso il quale potrebbe impugnarle dinnanzi alla Corte Costituzionale.

Il procedimento di formazione delle leggi provinciale è analogo a quello di formazione delle leggi regionali.

Anche per le province di Trento e Bolzano si hanno leggi statutarie che stabiliscono la forma di Governo e disciplinano l’iniziativa legislativa popolare e il referendum. Il controllo su suddette leggi è analogo a quello sulle leggi statutarie delle Regioni speciali.

Atti regionali con forza di legge?

Non esiste una disposizione costituzionale che espressamente attribuisca alla Regione la facoltà di porre in essere atti aventi forza di legge analoghi a quelli statali. Quindi non ha senso far riferimento agli statuti o ai regolamenti interni ai consigli regionali per trarre in via interpretativa questa attribuzione, dal momento che è necessaria una espressa previsione costituzionale.

La questione è ritornata di attualità dopo la riforma del ’99, la quale ha previsto che gli statuti avessero la facoltà di ridefinire l’ordine regionale delle fonti.

In realtà attribuire agli statuti la facoltà di rifondare il macrosistema delle fonti regionali appare alquanto eccessivo, soprattutto se si considera il fatto che le fonti di primo grado sono un numero chiuso, essendo previste tutte espressamente dalla Costituzione.

Quanto detto sopra potrebbe essere rivisto alla luce del fatto che la riforma del titolo V prevede l’adozione da parte della Regione di regolamenti delegati dallo Stato, i quali possono essere persino chiamati a derogare alle stesse leggi statali.

Possono essere considerati atti aventi forza di legge?

In realtà possono essere opposti almeno 4 argomentazioni:

1) La potestà attuativa è stata rimossa e sostituita dalla potestà regolamentare. Proprio per questo motivo sembra difficile attribuire a questi ultimi valore di legge;

2) Le norme regolamentari sono considerati inidonee ad esser impugnate dinnanzi alla Corte Costituzionale;

3) Si tratta pur sempre di fonti di secondo grado operanti nei campi indicati dalla legge statale;

4) L’art 127, che disciplina il procedimento di impugnazione delle leggi regionali non può essere applicato ai regolamenti.

Il referendum abrogativo di leggi regionali

Tra le fonti primarie regionali va annoverato il referendum, con due precisazioni:

a) In primo luogo quello che ci interessa ( a titolo di fonte del diritto) è solo il referendum abrogativo. Non ci interessano gli altri tipi di referendum (costituzionale, propositivo o consultivo) ad esclusion fatta di quello statutario, idoneo a spiegare i suoi effetti sulle leggi statutarie;

b) In secondo luogo rilievo ha la natura dell’oggetto del referendum. Fonte di primo grado è solo la pronunzia popolare inerente le leggi della Regione. ciò rileva particolarmente se si considera che a livello regionale vi possono essere referendum inerenti anche regolamenti e persino atti amministrativi.

Si attendono tuttavia le necessarie conferme e gli sviluppi ulteriori da parte degli statuti.

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