Il limite posto dall’articolo 75, secondo il quale non è ammesso referendum di leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto, e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.Tali limiti subiscono un’ampia ed eterogenea estensione ad una serie di limiti ulteriori.

La corte costituzionale ha operato su tre versanti al fine di eliminare tali limitazioni ulteriori all’ammissibilitĂ  della referendum abrogativo:

 a) Interpretando estensivamente le categorie di leggi precluse dall’articolo 75, comma 2 della costituzione;

b) rinvenendo i limiti alla struttura dei quesiti referendari;

c) escludendo dall’ambito delle consultazioni referendarie una serie ulteriori di leggi o materie

 a) L’interpretazione letterale della norma dell’articolo 75. E’ stata integrata da una interpretazione logico sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operativitĂ  delle leggi indicate dall’articolo 75, tanto che la preclusione debba ritenersi sottintesa.

 b) Pur potendo un singolo referendum coinvolgere una pluralitĂ  di disposizioni di una singola legge o anche di una pluralitĂ  di atti legislativi, la corte ha sempre ritenuto indispensabile che il quesito risulti omogeneo, coerente ed intelligibile. Ciò significa che non può essere sottoposto al corpo elettorale una referendum che contenga una tale pluralitĂ  di domande eterogenee, carente di una matrice razionalmente unitaria, tale da non poter venir ricondotto a norma dell’articolo 75, il quale esige che i lettori debbano poter votare per il sì o per il no rispetto ad interrogativi chiari e precisi.

 c) Sono state escluse dalle consultazioni referendarie anche la costituzione e le leggi approvate con il procedimento di cui all’articolo 138, gli atti legislativi dello Stato dotati di una forza passiva peculiare e le disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, cioè  quelle leggi il cui contenuto normativo non possa venir alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti e specifici disposti della costituzione stessa. Ad esempio su leggi la cui mancanza paralizzerebbe il funzionamento di un organo, come il consiglio superiore della magistratura.

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