Il referendum abrogativo previsto dall’articolo 75 della costituzione ed attuato dopo 22 anni della legge n.352 del 1970, rappresenta un istituto di democrazia diretta attraverso il quale il corpo elettorale chiamato a pronunciarsi sull’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge su richiesta di 500.000 elettori o 5 consigli regionali.

 Hanno diritto a partecipare al referendum tutti cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati; la proposta soggetta referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L’articolo 75 inoltre esclude la sottoponibilità a referendum delle leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto o di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

 Il procedimento referendario previsto dalla legge 152 del 1970.

Il procedimento consta di quattro fasi:

  • la fase preparatoria,
  • fase del controllo,
  • la fase costitutiva,
  • la fase dichiarativa del risultato referendario.

 L’iniziativa referendaria spetta a 500.000 elettori o 5 consigli regionali.

  • Nelle prima ipotesi la raccolta delle firme in appositi fogli vidimati contenenti i termini del quesito referendario da depositare presso l’ufficio centrale per il referendum assieme certificati elettorali, spetta ad un comitato di promotori;
  • nella seconda ipotesi, l’iniziativa parte da un consiglio regionale e la richiesta è presentata presso il medesimo ufficio, da 5 delegati dei rispettivi consigli regionali.

 I quesiti referendari devono essere depositati nell’arco di tempo che va dal 1º gennaio al 30 settembre, di ogni anno; la richiesta di referendum non può invece essere presentata nell’anno precedente la scadenza di una delle camere o nei mesi successivi alla data di indizione delle elezioni. In caso di scioglimento anticipato delle camere il referendum indetto viene sospeso ed i termini procedurali riprendono a decorrere dopo un anno dalle elezioni.

 Alla scadenza del 30 settembre, l’ufficio centrale per il referendum costituito presso la corte di cassazione, deve esaminare le richieste referendarie depositate ed effettuare un controllo di legittimità teso a verificare la loro conformità alle norme di legge, ad esclusione del giudizio di ammissibilità che spetta alla corte costituzionale a norma della legge del 1953.

In particolare l’ufficio centrale verifica:

  • la regolarità delle firme raccolte;
  • la natura dell’atto oggetto della referendum;
  • l’eventuale uniformità o analogia di materia fra le richieste referendarie depositate, provvedendo in tal caso alla loro concentrazione dopo aver sentito i presentatori cui delegati.

 Inoltre l’ufficio centrale per il referendum in sede di controllo delle richieste referendarie, ha il potere di interrompere il procedimento referendario nell’ipotesi in cui la normativa oggetto del quesito referendario, stia per essere abrogata o modificata dal Parlamento. La corte costituzionale nella sentenza 68 del 1978, afferma che può essere disposta soltanto se la nuova legge approvata dal Parlamento modifichi o abroghi contenuti normativi essenziali della disciplina precedente.

 Entro il 15 dicembre, l’ufficio centrale deve decidere sulla legittimità delle richieste referendarie presentate con ordinanza definitiva, che viene comunicata alla corte costituzionale e notificata ai promotori dei referendum.

 Superato il vaglio dell’ufficio centrale, i quesiti referendari vengono sottoposti ad un nuovo e diverso controllo da parte della corte costituzionale, la quale deve pronunciarsi sull’ammissibilità dei quesiti referendari con sentenza dà pubblicarsi entro il 10 febbraio sulla gazzetta ufficiale. Se la richiesta referendaria viene dichiarata ammissibile dalla corte, il referendum viene indetto in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno con decreto del presidente della Repubblica, su deliberazione del consiglio dei ministri. Effettuate le votazioni, spetta all’ufficio centrale per il referendum effettuare un nuovo controllo teso ad accertare il raggiungimento del quorum sia di partecipazione, sia deliberativo; in caso di esito positivo, l’ufficio procede alla proclamazione dei risultati della referendum.

  • In caso di esito favorevole all’abrogazione, il presidente della Repubblica con proprio decreto dichiara l’avvenuta abrogazione; il decreto viene immediatamente pubblicato sulla gazzetta ufficiale e sulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. L’abrogazione opera dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla gazzetta ufficiale, a meno che il presidente della Repubblica disponga su proposta del Ministro interessato, che l’abrogazione abbia effetto successivamente ma comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto,
  • se invece non viene raggiunta la maggioranza dei voti validi oppure se il risultato contrario all’abrogazione, il ministro di grazia e giustizia ne dà notizia sulla gazzetta ufficiale; in tal caso non può essere proposto il medesimo quesito referendario prima che siano trascorsi cinque anni.

 La funzione di giudicare l’ammissibilità del referendum abrogativo.

Tale funzione spetta alla corte costituzionale in base alla legge costituzionale n.1 del 1953; ribadita dall’articolo 33 comma 4 della legge n. 352 del 1970

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