L’art. 23 dello statuto siciliano attribuisce al Presidente della Regione il potere di decidere, “sentite le sezioni regionali del Consiglio di Stato”, i ricorsi amministrativi proposti in via straordinaria contro gli atti amministrativi regionali.

Oggetto di tale ricorso possono essere solo gli atti amministrativi regionali (gli atti formalmente e materialmente regionali, cioè quegli atti emanati dagli organismi regionali o da organi dipendenti o controllati dall’amministrazione regionale, nell’esercizio di una potestà amministrativa propria della regione).

Tale ricorso viene deciso dal Presidente della regione, su proposta dell’assessore competente, su parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Il Presidente della regione, qualora intenda discostarsi dal parere del Consiglio di giustizia amministrativa, dovrà investire della questione la giunta regionale.

La procedura per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della regione siciliana è analoga a quella del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con la sola differenza che il ricorso non va depositato presso l’assessorato regionale competente per materia, ma presso l’Ufficio legislativo e legale della regione siciliana.

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