L’attuazione dell’indirizzo politico-amministrativo regionale da parte della Giunta è sottoposto al sindacato politico del Consiglio.
Uno degli strumenti di cui quest’ultimo dispone è la mozione di sfiducia, che deve essere sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri e messa ai voti dopo almeno 3 giorni dalla sua presentazione ed approvata a scrutinio palese a maggioranza assoluta. Lo schema è quello previsto dall’art 94 a livello nazionale, con un quorum più elevato.
Possiamo distinguere tra crisi consiliari e crisi extraconsiliari, laddove la prime conducono allo scioglimento della Giunta a seguito di un voto di sfiducia del Consiglio.
La distinzione tra questi due tipi di crisi si attenua nel caso in cui ci troviamo nel modello previsto dalla Costituzione, ossia di elezione diretta del Presidente, poiché i due organi simul stabunt, simul cadent.
Tuttavia nei vari statuti sono state introdotte delle disposizioni che attenuano la rigidità delle norma antiribaltone, ad esempio prevedendo che le dimissioni del Presidente siano discusse in apposita seduta e diventino efficaci dopo 20 gg (statuto Toscana).
Va tuttavia distinto il caso della sfiducia da quello della revoca della Giunta.
Nel primo caso la motivazione è di natura politica mentre la seconda è dovuta a dei comportamenti o atti considerati dal Consiglio scorretti o illeciti da un punto di vista giuridico.
Inoltre, pur aprendo entrambe la strada ad una crisi consiliare, sono differenti le conseguenza: nel caso della revoca si avrà la cessazione dall’ufficio, mentre nel caso della mozione di sfiducia si avrà l’obbligo di dimissioni. Non è chiaro il motivo per cui sia previsto l’obbligo di dimissioni nel caso di approvazione di mozione di sfiducia. Sarebbe più logica la cessazione immediata dall’ufficio, anziché la presentazione delle dimissioni al Consiglio, specie se si consideri che ci troviamo di fronte ad una crisi consiliare.
È inoltre possibile porre la questione di fiducia su taluni programmi affinché la Giunta possa verificare se gode ancora della fiducia del Consiglio.
È prevista espressamente solo negli statuti del Molise e della Calabria, in cui sono elencati i casi in cui sia possibile porre la questione di fiducia.
Gli assessori oltre ad essere soggetti a responsabilità politica, sono anche soggetti a responsabilità giuridica. Infatti essi non godono di alcun tipo di immunità. La Corte Costituzionale infatti ha dichiarato illegittimi gli art 26 e 27 dello Statuto della Sicilia che le prevedevano.
Per quanto concerne l’indennità spettante agli assessori e al Presidente, sono le leggi regionali a stabilirla.