L’udienza preliminare si svolge in camera di consiglio in base a norme che impongono un contraddittorio più completo rispetto a quello previsto dall’art. 127. All’udienza devono essere presenti il pubblico ministero ed il difensore dell’imputato (art. 420 co. 1). La persona offesa viene avvisata della data dell’udienza e può essere presente personalmente o per mezzo del proprio difensore, il quale, tuttavia, può partecipare all’udienza soltanto se la persona offesa si è costituita parte civile. Il verbale di udienza viene redatto:

  • in forma riassuntiva, di regola;
  • in forma integrale, se l’udienza assume caratteri di complessività.

 Lo svolgimento ordinario dell’udienza vede susseguirsi i seguenti momenti (art. 421):

  • ammissione di atti o documenti: all’inizio dell’udienza le parti possono chiedere al giudice l’ammissione di atti o documenti. Le eventuali memorie possono essere presentate dalle parti in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza (art. 127 co. 2);
  • l’esposizione del pubblico ministero: il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio ;
  • le dichiarazioni spontanee dell’imputato: l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e può altresì chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
  • l’esposizione dei difensori delle parti private: i difensori delle parti private svolgono le proprie argomentazioni, secondo un ordine che rispetta le cadenze dell’onore della prova (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata e imputato);
  • le conclusioni: il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari e i documenti ammessi dal giudice prima dell’inizio della discussione;
  • la decisionedel giudice:
    • definitiva, se pronuncia la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio (art. 424);
    • interlocutoria, se dichiara di non poter decidere allo stato degli atti. In tal caso indica al pubblico ministero le ulteriori indagini (art. 421 bis) o dispone di ufficio l’assunzione di prove, dando avvio allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare (art. 422).

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