L’udienza preliminare assolve principalmente a due funzioni:

  • ordinaria: assicura un controllo di legittimità e di merito sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero;
  • speciale: funge da definizione anticipata del processo penale, qualora il giudice per l’udienza preliminare accolga la richiesta di patteggiamento o di rito abbreviato.

Come detto, in forza del principio di separazione delle fasi e delle funzione, il giudice per l’udienza preliminare, sebbene sia tratto dal medesimo ufficio del giudice per le indagini preliminari, non può coincidere con quest’ultimo.

L’udienza preliminare rappresenta la prima fase del processo penale ed ha una struttura frutto del compromesso tra:

  • diritto di difesa, elemento questo che impone l’assunzione di prove che permettano all’imputato di dimostrare che non esistono sufficienti elementi di accusa;
  • principio di immediatezza, elemento questo che impone di limitare al massimo l’assunzione di prova anticipate.

Nella sua stesura originale, il contemperamento di questi due interessi era sbilanciato a favore del principio di immediatezza, tanto che il giudice per l’udienza preliminare poteva pronunciare sentenza di non luogo a procedere soltanto se l’innocenza dell’imputato era evidente. La l. n. 479 del 1999, tuttavia, ha riequilibrato il sistema riconoscendo al giudice poteri di controllo maggiormente efficaci, che gli permettono di bloccare una richiesta azzardata di rinvio a dibattimento.

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