La contumacia (art. 420 quater) è la situazione processuale dell’imputato il quale, pur essendo stato ritualmente avvisato o citato, non compare all’udienza senza che sussista un suo legittimo impedimento. Mentre si ha assenza quando l’imputato manifesta la rinuncia a partecipare al processo, si ha contumacia quando l’imputato non è presente all’inizio dell’udienza senza aver manifestato una rinuncia. Una volta che l’udienza si sia conclusa, al contumace deve essere notificato il decreto che dispone il giudizio, allegato alla dichiarazione di contumacia (co. 7).

 Se l’imputato dichiarato contumace compare prima della decisione, il giudice deve revocare l’ordinanza e l’imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (co. 3). Qualora, dopo la dichiarazione di contumacia ma prima della decisione, pervenga la prova tardiva che l’imputato non era comparso a causa della mancata conoscenza incolpevole dell’avviso o per legittimo impedimento (co. 5), il giudice deve revocare l’ordinanza contumaciale e, se l’imputato non è comparso, deve rinviare l’udienza. Se l’imputato non è responsabile del fatto che la prova sia pervenuta tardivamente, il giudice deve disporre l’assunzione e la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini della decisione.

L’ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla se al momento della pronuncia vi è la prova che l’assenza dell’imputato è dovuta a mancata conoscenza dell’avviso di udienza o ad impossibilità di comparire per legittimo impedimento (co. 4).

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