L’udienza preliminare si svolge secondo la procedura camerale con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’imputato (art. 420 co. 1). Il giudice deve controllare se vi è stata regolare costituzione delle parti e deve ordinare la rinnovazione degli avvisi o delle notificazioni di cui abbia accertato la nullità (co. 2). Se le parti compaiono non sorgono particolari problemi: il verbale di udienza, infatti, documenta se l’imputato è presente, qual è il suo difensore e quale difensore rappresenta la parte civile, il responsabile civile ed il civilmente obbligato. In caso di assenza delle parti, al contrario, la situazione si complica:
- se l’imputato non si presenta il giudice deve accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi, viceversa, da una mancata conoscenza incolpevole dell’avviso dell’udienza preliminare (tutela del diritto dell’imputato a partecipare al processo):
- il giudice deve rinnovare l’avviso di comparizione in due casi (art. 420 bisco. 1):
- quando esiste la prova che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza dello stesso senza sua colpa;
- quando appare probabile la mancata conoscenza incolpevole.
- il giudice deve rinnovare l’avviso di comparizione in due casi (art. 420 bisco. 1):
Il giudice, dopo aver verificato l’effettiva conoscenza dell’avviso, deve valutare la causa dell’assenza dell’imputato. Ai sensi dell’art. 420 ter co. 1, se l’assoluta impossibilità di comparire è dovuta a legittimo impedimento dell’imputato, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione dell’avviso;
- il giudice dichiara la contumacia dell’imputato se questo non compare e non vi è la prova del legittimo impedimento (art. 420 quater co. 1). L’imputato viene quindi rappresentato dal difensore (co. 2);
- il giudice dichiara l’imputato assente, quando questo chiede o consente che l’udienza preliminare abbia luogo in sua assenza. In tal caso, l’imputato viene considerato assente perché ha manifestato la sua rinuncia a comparire;
- se il difensore dell’imputato non si presenta, il giudice designa un sostituto che sia immediatamente reperibile, il quale esercita i diritti e assume i doveri del difensore di fiducia o di ufficio. Nel caso in cui risulta che l’assenza del difensore è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, il giudice fissa la data della nuova udienza e ne dispone la notificazione all’imputato (art. 420 ter co. 5).