Presentazione della documentazione difensiva

Il difensore, di regola, ha solo la facoltà (non obbligo) di presentare agli inquirenti pubblici e al giudice la documentazione dell’attività di indagine difensiva svolta: mosso da un interesse privato, infatti, il difensore palesa al giudice soltanto quell’aspetto dei fatti che è favorevole al proprio cliente, sia esso l’indagato o l’offeso:

  • il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova in favore del proprio assistito (art. 391 octies co. 4). Il difensore, in particolare, ha interesse a valersi di tale facoltà tutte le volta che ritenga possibile indurre il pubblico ministero a prendere una decisione in favore del proprio cliente;
  • il difensore può presentare direttamente al giudice gli elementi difensivi, tanto in relazione ad un provvedimento da adottarsi a seguito di un contraddittorio tra le parti (co. 1) quanto in vista di un eventuale provvedimento che il giudice possa applicare senza necessità di sentire il soggetto interessato (co. 2).

Fascicolo del difensore

Durante le indagini, la documentazione presentata dal difensore viene inserita in un apposito fascicolo, formato e conservato presso l’ufficio del giudice per le indagini preliminari e denominato fascicolo del difensore (art. 391 octies co. 3).

Di tale documento il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia soltanto quando deve essere adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini, il fascicolo del difensore confluisce nel fascicolo unico delle indagini.

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