Subito dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice dell’udienza preliminare provvede a formare il fascicolo per il dibattimento ed il fascicolo del pubblico ministero nel contraddittorio delle parti . La distinzione tra i due fascicoli costituisce uno dei punti nodali del codice: esso, infatti, deriva dalle due scelte fondamentali di riservare di regola al dibattimento la formazione della prova e di evitare che in tale sede il giudice venga in qualsiasi modo condizionato psicologicamente dalla conoscenza degli atti di indagine assunti fuori del contraddittorio:

  • il fascicolo per il dibattimento: il codice detta un elenco tassativo degli atti che debbono essere inseriti in tale fascicolo (art. 431):
    • gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale ed all’esercizio dell’azione civile;
    • i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;
    • i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;
    • i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;
    • i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio;
    • i verbali degli atti assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;
    • il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti relativi al giudizio sulla personalità dell’imputato, dell’offeso e dei testimoni;
    • il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove.

Il fascicolo per il dibattimento è conosciuto dal giudice e dalle parti e gli atti in esso contenuti, dopo essere stati letti, possono essere utilizzati ai fini della decisione;

  • il fascicolo del pubblico ministero: tale fascicolo ha un contenuto residuale, dal momento che vi sono raccolti gli atti diversi da quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento (documentazione degli atti ripetibili). Nel fascicolo in esame sono inseriti anche gli atti acquisiti all’udienza preliminare, unitamente al verbale dell’udienza (art. 433 co. 1).

Il fascicolo del pubblico ministero è conosciuto dalle parti e non dal giudice del dibattimento. Di regola gli atti contenuti in tale fascicolo non possono essere letti e, quindi, non possono essere utilizzati per la decisione.

Acquisizione concordata di atti di indagine.

In base all’art. 431 co. 2, le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva . Tale accordo è una forma di dialettica: le parti ritengono che l’elemento di prova, assunto nelle indagini, possa essere utilizzato dal giudice.

Le parti, tramite accordo, possono rinunciare in modo totale o parziale al contraddittorio per la formazione della prova. Il loro accordo, tuttavia, non ha effetti totalmente dispositivi: ai sensi dell’art. 507 co. 1 bis, infatti, il giudice, al termine dell’istruzione dibattimentale e se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti su accordo delle parti. In tal modo il giudice garantisce che le parti non possano arbitrariamente escludere quel contraddittorio che sia indispensabile per accertare i fatti.

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