Sebbene anche alle parti sia permesso di sollevare un incidente probatorio di fronte al giudice per l’assunzione di una prova che richiede determinate competenze tecniche, il legislatore ha voluto fornire al pubblico ministero uno strumento che gli permetta di oltrepassare i lunghi tempi di attivazione dell’incidente: la pubblica accusa, infatti, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera (art. 359 co. 1).

Occorre tuttavia distinguere tra:

  • accertamento tecnico ripetibile: se l’accertamento tecnico è sicuramente ripetibile il pubblico ministero può farlo svolgere in segreto da un consulente tecnico appositamente nominato (art. 359). Questo genere di accertamento, chiaramente, deve essere inserito nel fascicolo del pubblico ministero;
  • accertamento tecnico non ripetibile: si tratta di quel genere di accertamento riguardante persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione oppure quell’accertamento che di per sé stesso può modificare irreversibilmente cose, luoghi o persone. In tal caso il pubblico ministero deve avvisare l’indagato, la persona offesa ed i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico, nonché della facoltà di nominare a loro volta un consulente tecnico (art. 360 co. 1). Se l’indagato non è dotato di un difensore di fiducia, occorre che ne venga nominato uno di ufficio (co. 2). I difensori ed i consulenti tecnici hanno diritto di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve (co. 3).

Qualora la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero deve disporre che non si proceda agli accertamenti, eccezion fatta per il caso in cui questi non possano essere più utilmente compiuti (co. 4). Il legislatore ha voluto assicurare la cogenza di tale obbligo punendo con l’inutilizzabilità l’accertamento compiuto con riserva di incidente ed in assenza di condizioni di necessità (co. 5).

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