Una volta conclusa l’udienza preliminare con il decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio della parti a formare il fascicolo per il dibattimento, nel quale sono inseriti:

  • i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal difensore;
  • la documentazione degli atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare ;
  • la documentazione degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal consulente tecnico di parte privata su iniziativa del difensore ai sensi dell’art. 391 decies co. 3.

Gli altri atti di investigazione difensiva non menzionati, essendo ripetibili in dibattimento, sono inseriti in quel fascicolo del pubblico ministero che ha carattere residuale (art. 433).

Nel dibattimento gli atti di indagine difensiva seguono il regime di utilizzabilità proprio del fascicolo nel quale sono stati inseriti:

  • gli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento potranno essere letti ed utilizzati;
  • gli atti contenuti nel fascicolo per il pubblico ministero potranno essere utilizzati per le contestazioni probatorie.
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