L’ordinamento determina direttamente o consente le vicende giuridiche (costituzione, modificazione, estinzione) relative a rapporti giuridici e situazioni giuridiche soggettive secondo modalità differenti.

Le vicende possono essere prodotte dall’ordinamento al verificarsi di alcuni fatti (ad es. nascita o morte) o al compimento di alcuni atti (c.d. meri atti, come ad es. l’intimazione di pagamento) che hanno la funzione di semplici presupposti per la produzione dell’effetto.

Questa dinamica giuridica richiama lo schema norma – fatto – effetto, in quanto la norma disciplina direttamente il fatto e vi collega la produzione di effetti. In tali casi, quindi, non vi è la necessità di ulteriori interventi per la produzione dell’effetto, che riguarda tutti i rapporti di un certo tipo, per cui in questo senso, può dirsi che la legge abbia il carattere della generalità; carattere che invece manca quando la legge determina la produzione dell’effetto in riferimento ad un singolo rapporto (ad es. l’espropriazione di un dato fondo determinata per legge): anche in tale ipotesi non servono, comunque, altri interventi per la produzione dell’effetto, ma siamo in presenza della c.d. legge provvedimento.

Del tutto diversa è la seconda modalità di dinamica giuridica, secondo lo schema norma – potere – effetto:

l’ordinamento attribuisce, definendo una serie di condizioni, ad un soggetto ( pubblico o privato) il potere di produrre vicende giuridiche e riconosce l’efficacia dell’atto da questo posto in essere; l’effetto, dunque, non risale immediatamente alla legge, ma vi è l’intermediazione di un soggetto che pone in essere un atto, espressione di una scelta, e cioè un negozio.

Mentre nel modello norma – fatto – effetto è evidente che l’amministrazione è priva di potere, nello schema norma – potere – effetto, l’amministrazione pone in essere atti espressione di autonomia in grado di produrre effetti riconosciuti dall’ordinamento, mediante provvedimenti amministrativi.

Può trattarsi della costituzione di diritti (concessioni) o di obblighi (ordini), della modificazione di preesistenti situazioni soggettive (ad es. autorizzazioni) o dell’estinzione di situazioni giuridiche (espropriazione); l’esercizio di alcuni poteri amministrativi produce invece effetti preclusivi.

L’emanazione del provvedimento finale da parte dell’amministrazione è comunque preceduto da una serie di atti ed operazioni nell’ambito di un procedimento; la Corte Cost., in ordine alla dinamica norma – potere – effetto, ha riconosciuto il principio del giusto procedimento, che richiede che per la realizzazione dell’effetto sia previamente attribuito all’amministrazione un potere il cui esercizio produce la vicenda giuridica. In tal modo è tra l’altro possibile il sindacato del giudice amministrativo sull’uso corretto di quel potere.

Un’ulteriore precisazione è che la dinamica norma – potere – effetto comporta il riconoscimento in capo al destinatario dell’esercizio del potere amministrativo di un interesse legittimo, mentre nel caso dello schema norma – fatto – effetto la legge accorda direttamente un diritto soggettivo in quanto non prevede alcuna intermediazione provvedimentale tra l’aspirazione del privato e la sua soddisfazione.

 

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