Costituzione delle parti e assenza dell’imputato

In udienza, prima che inizi il dibattimento, si svolgono alcune attività che fanno ancora parte degli atti preliminari al dibattimento stesso:

  • il controllo della regolare costituzione delle parti (art. 484 co. 1). Se il difensore dell’imputato non è presente nonostante il regolare avviso, il presidente designa come sostituto un altro difensore, ai sensi dell’art. 97 co. 4 (co. 2).

Il codice vuole garantire in modo rigoroso il diritto dell’imputato a partecipare al processo. Qualora l’imputato non sia presente, quindi, per tutelare in concreto tale diritto, il giudice deve accertare che ciò sia dovuto ad una scelta volontaria e non derivi da una mancata conoscenza incolpevole del decreto che dispone il giudizio. L’art. 420 bis impone al giudice di rinnovare la citazione non soltanto quando esiste la prova che l’imputato non ha avuto effettiva conoscenza della stessa senza sua colpa, ma anche quando tale prova non sussiste e tuttavia appare probabile la mancata conoscenza incolpevole.

Il giudice deve valutare la causa dell’assenza dell’imputato:

  • se risulta che l’assoluta impossibilità a comparire è dovuta a legittimo impedimento dell’imputato, il giudice deve disporre il rinvio ad una nuova udienza e ordinare la rinnovazione della citazione (art. 420 ter);
  • se risulta che non vi è assoluta impossibilità a comparire, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia (art. 420 quater).

L’imputato, comunque, può chiedere o consentire che l’udienza si svolta in sua assenza. In ogni caso questi, qualora si allontani dall’aula di udienza dopo essere comparso, viene considerato presente (art. 420 quinquies);

  • la discussione di eventuali questioni preliminariche siano state sollevate dal pubblico ministero o dai difensori della parti. Tali questioni, proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti , devono essere discusse nei limiti di tempo strettamente necessari alla loro illustrazione e sono immediatamente decise dall’intero collegio (art. 491):
    • questioni preliminari che sono precluse in momenti successivi (co. 1):
      • le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione che incidono sulla rituale investitura dell’organo giurisdizionale. Le eccezioni che toccano i punti indicati devono essere poste in sede di udienza preliminare, tuttavia, qualora sia state respinte in tale sede, possono essere riproposte come questioni preliminari;
      • le questioni concernenti le nullità indicate nell’art. 181 co. 2 e 3 che riguardano le nullità relative intervenute negli atti di indagine, nell’incidente probatorio e nell’udienza preliminare;
      • le questioni concernenti la regolare costituzione delle parti private diverse dall’imputato;
  • questioni preliminari che non sono precluse in momenti successivi (co. 2):
    • le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento : prima dell’inizio dell’istruzione dibattimentale, infatti, le parti hanno ancora la possibilità di discutere se è corretto l’inserimento dei singoli atti nel fascicolo per il dibattimento;
    • le questioni che riguardano la riunione o la separazione dei giudizi .

Contumacia nel giudizio

Nel giudizio, la contumacia presenta collegamenti con una molteplicità di istituti tra loro eterogenei. Il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo dell’imputato contumace, quando la presenza di costui è necessaria per l’assunzione di una prova diversa dall’esame (art. 490). Se l’imputato, dichiarato contumace, compare prima della decisione, il giudice deve revocare l’ordinanza. L’imputato può rendere dichiarazioni spontanee (art. 494) e, se compare prima dell’inizio della discussione, può chiedere di essere sottoposto all’esame.

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