Per quanto riguarda lo svolgimento dell’udienza possiamo delineare alcune regole generali:

  • l’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione (art. 401 co. 1):
    • necessaria del pubblico ministero e del difensore dell’indagato;
    • eventuale del difensore della persona offesa;
  • l’indagato e la persona offesa hanno diritto di partecipare quando si deve esaminare un testimone od un’altra persona, mentre negli altri casi partecipano previa autorizzazione del giudice (co. 3);
  • il difensore della persona offesa non può rivolgere domande direttamente all’esaminato, ma può chiedere al giudice che gli vengano rivolte (co. 5);
  • le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento (co. 5), senza però che in questo modo si faccia un rinvio generale alla disciplina del dibattimento.

In linea di massima è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti relativi a persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio (co. 6). Per rendere cogente tale divieto, in particolare, qualsiasi dichiarazione riguardante questi soggetti viene punita con l’inutilizzabilità. Occorre tuttavia sottolineare che il divieto appena esposto non si considera esteso alle prove relative a comportamenti del tutto irrilevanti sotto un profilo penalistico o riferiti a persone da considerarsi estranee alle sorti del procedimento. Se il pubblico ministero o il difensore dell’indagato chiedono che la prova si estenda anche ai fatti o alle dichiarazioni riguardanti soggetti i cui difensori non partecipano all’incidente, tuttavia, il giudice può rinviare l’udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre i tre giorni, fermo restando l’obbligo di rigettare la richiesta qualora risulti pregiudicata l’assunzione della prova (art. 402).

Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili solamente nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione (art. 403 co. 1). La l. n. 267 del 1997, tuttavia, ha introdotto una piccola deroga a questo principio, stabilendo che qualora la ripetizione dell’incidente sia divenuta impossibile, il suo risultato sarà utilizzabile anche contro il soggetto raggiunto solo successivamente da indizi di colpevolezza (co. 1 bis).

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