Soggetti dell’investigazione difensiva:

  • difensore: ai sensi dell’art. 327 bis, il titolare del potere di svolgere le investigazioni difensive è il difensore. Tale potere è riconosciuto dalla legge in ogni stato e grado del procedimento, nel corso dell’esecuzione penale o per promuovere il giudizio di revisione.

La l. n. 397 del 2000 ha introdotto una rilevante novità riconoscendo la legittimità della cosiddetta attività investigativa preventiva, ossia svolta per l’eventualità che si instauri un procedimento penale (art. 391 nonies co. 1). In tal caso la nomina deve essere effettuata mediante un mandato con sottoscrizione autenticata, recante l’indicazione dei fatti ai quali si riferisce (co. 2). In sede di indagini preventive, comunque, il difensore ha la facoltà di svolgere gli atti disciplinati dal codice, fatti salvi quelli che richiedono l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria;

  • sostituto: sebbene il potere di indagini di cui all’art. 327 bis spetti solo al difensore, il legislatore ha tenuto conto dell’ovvio rilievo che quest’ultimo non può occuparsi personalmente di tutte le indagini relative ai vari procedimenti affidategli. Ha quindi previsto la possibilità che le attività investigative siano svolte, su incarico del difensore, dal sostituto, da investigatori privati autorizzati e da consulenti tecnici (art. 327 bis co. 3);
  • investigatore privato autorizzato: l’art. 222 disp. att. delinea la figura dell’investigatore privato autorizzato di cui all’art. 327 bisco. 3. L’autorizzazione in esame si configura come un’ulteriore autorizzazione concessa dal prefetto a colui che ha ottenuto la licenza di investigatore privato . I presupposti dei due atti sono assai differenti:
    • la licenza accerta la capacità tecnica ai servizi che l’investigatore è chiamato a svolgere (art. 126 TULPS);
    • l’autorizzazione alle indagini difensive è concessa agli investigatore che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisce il corretto esercizio dell’attività (art. 222 co. 1 disp. att.).

L’investigatore privato autorizzato a compiere indagini difensive è obbligato a tenere un registro che si differenzia in più aspetti da quello tenuto dall’investigatore privato generico:

  • devono essere annotate le generalità del difensore committente, e non del cliente;
  • deve essere precisata la specie degli atti investigativi richiesti e non il tipo di affare o di operazione;
  • deve essere indicata la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell’incarico e non l’esito dell’operazione.

Soltanto l’investigatore privato autorizzato può opporre all’autorità il segreto professionale di cui all’art. 200 co. 1 lett. b: egli, infatti, non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragione della propria professione (parificazione con l’avvocato). A tale soggetto, peraltro, sono state estese quelle garanzie che l’art. 103 prevede in favore del difensore e del consulente tecnico, e questo al fine di evitare che le garanzie di libertà del difensore siano aggirate mediante intercettazioni o sequestri presso gli investigatori privati.

Lascia un commento