Soggetti legittimati a svolgere l’intervista

Di regola il difensore ha facoltà di delegare ai suoi ausiliari tutte le attività di investigazione difensiva. Un limite è desumibile implicitamente dall’art. 391 bis, relativo all’intervista: mentre anche gli ausiliari possono conferire in modo informale con le persone informate sui fatti, soltanto il difensore ed il suo sostituto hanno la facoltà di assumere informazioni o ricevere dichiarazioni scritte da tali persone, e questo perché:

  • l’avvocato è meglio attrezzato dal punto di vista giuridico a condurre l’intervista, essendo più adatto a valutare gli elementi che possono giovare alla linea difensiva;
  • l’avvocato è il soggetto più idoneo a ricevere informazioni dal contatto personale con la persona informata dei fatti: egli, infatti, conoscendo bene l’oggetto del processo penale, è in grado di operare una migliore selezione tra gli elementi raccolti.

Per i motivi esposti, l’avvocato di regola non dovrebbe delegare l’intervista ad altri. La legge consente la delega al sostituto, ma nei casi ordinari l’avvocato tende a procedere personalmente all’intervista. Gli ausiliari, viceversa, sono indispensabili per reperire tutte le altre informazioni con metodi che richiedono una specifica professionalità.

 Investigazioni tipiche e atipiche

L’art. 327 bis riconosce al difensore il potere di svolgere indagini nelle forme disciplinate dal titolo relativo alle investigazioni difensive (atti tipici). Non risulta tuttavia esclusa quella facoltà, insita nel diritto di difendersi provando, che consiste nello svolgere investigazioni mediante atti atipici (es. pedinamenti, registrazioni di colloqui in luoghi pubblici).

L’indagine atipica di regola spetta all’investigatore privato, che, nei limiti in cui non attenti alle libertà altrui, può tenere comportamenti moto più liberi di quelli che sono imposti all’avvocato (es. camuffamenti, cosiddetto inganno buono).

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