Esempio: un imprenditore ha prima distrutto e poi occultato, ma viene giudicato quando la prescrizione sia già maturata per la prima condotta. In questo caso sarebbe iniquo far beneficiare dell’effetto estintivo chi ha realizzato forme di manifestazione dell’illecito per cui la causa estintiva non si è ancora verificata. Questo significa che nelle cosiddette ”ipotesi di condotte tipiche equivalenti” la prima condotta storicamente realizzata assorbe le successive, salvo un fenomeno di reviviscenza delle figure tipiche assorbite, quando rispetto alla prima si sia verificata una vicenda estintiva. Norma a fattispecie equivalente può aversi o nella previsione alternativa di condotte non seguite da evento naturalistico (reati di mera condotta) o allorchè più condotte siano contrassegnate dalla causazione di un unico evento. Se gli eventi sono plurimi e ognuno di essi è ricollegato a una singola condotta, non avremo equivalenza ma concorso materiale (regola incriminatrice definita come disposizione a più norme). Se più eventi sono tipicizzati in rapporto causale con una condotta singola, la risposta all’interrogativo se si abbia unità o pluralità di reati dipende dalla natura degli interessi offesi o messi in pericolo dalle modificazioni del mondo esterno costitutive dei vari eventi.

Concorso tra norme eterogenee dopo L.689/1981

L’ambito di rilevanza della specialità sia in concreto che in astratto è ampliato dal disposto dall’art 9 L.689/1981: “Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

Regole codicistiche e leggi complementari. Pag 248

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