Il codice definisce mezzi di ricerca della prova :

  1. le ispezioni;
  2. le perquisizioni;
  3. i sequestri;
  4. le intercettazioni di comunicazioni.

Il codice prevede tre distinte forme di sequestro, il sequestro probatorio, quello preventivo e quello conservativo, ma soltanto la prima rientra nei mezzi di ricerca della prova, dal momento che le altre due presentano una maggiore incisività sui diritti soggettivi. Comune ai tre tipi di sequestro, comunque, è la caratteristica di creare un vincolo di indisponibilità su una cosa mobile o immobile attraverso uno spossessamento coattivo.

 Il sequestro probatorio (art. 253) consiste nell’assicurare al procedimento una cosa mobile od immobile per finalità probatorio, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione sulla stessa di un vincolo di indisponibilità. Il sequestro deve essere:

  • naturalistico, dovendo avere ad oggetto un bene materiale;
  • giuridico, dovendo avere ad oggetto il corpo del reato o una cosa pertinente al reato;
  • necessario, dovendo essere diretto all’accertamento dei fatti.

Il sequestro è mantenuto fino a quando sussistono esigenze probatorie (art. 262 co. 1) Il limite massimo, comunque, è la sentenza irrevocabile, salvo che sia stata ordinata la confisca della cosa (co. 4). La conversione di un tipo di sequestro in un altro è possibile soltanto se è emesso il provvedimento autonomo rispondente ai requisiti ed alle finalità del nuovo tipo di sequestro. Il sequestro probatorio, in particolare, può essere convertito in sequestro conservativo (co. 2) o preventivo (co. 3) con apposito provvedimento dal giudice emesso su richiesta del soggetto rispettivamente legittimato.

 Il sequestro probatorio viene disposto con decreto del giudice nel corso dell’udienza preliminare o dibattimentale. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di sequestro viene emanato dal pubblico ministero oppure, in situazioni di urgenza, dalla polizia giudiziaria. Contro il decreto di sequestro l’indagato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame (art. 257 co. 1). Su tale richiesta decide in composizione collegale il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento.

 Il codice prevede un particolare procedimento incidentale per i casi in cui si discuta se il sequestro sia ancora utile a fini probatori. In tal caso la persona interessata può presentare richiesta motivata di restituzione della cosa sequestrata al pubblico ministero (art. 263 co. 4), il quale provvede con decreto motivato nei modi seguenti:

  • se valuta che non sussistono piĂą esigenze probatorio, dispone la restituzione della cosa;
  • se ritiene che le esigenze probatorie siano ancora presenti o che sia necessario mantenere il sequestro nella forma di quello preventivo o conservativo, respinge la richiesta di restituzione.

Contro il decreto del pubblico ministero che accoglie o respinge la richiesta di restituzione, l’interessato può presentare opposizione al giudice per le indagini preliminari (co. 5).

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