Il sequestro conservativo (artt. 2905 e 2906 c.c.), come l’azione surrogatoria e quella revocatoria, rappresenta un istituto avente la scopo di conservare il patrimonio del debitore che è posto a garanzia dell’adempimento delle sue obbligazioni (art. 2740 c.c.). La possibilità di utilizzare questo strumento è particolarmente vantaggiosa in quanto consente di evitare la difficile prova della sussistenza dei requisiti richiesti per esperire l’azione revocatoria:

  • l’art. 2905 c.c. stabilisce che il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile . Al riguardo l’art. 671 dispone che il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento ;
  • l’art. 2906 descrive le modalità con cui il sequestro realizza la conservazione della garanzia patrimoniale: non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento . Il sequestro conservativo, quindi, costituisce un vincolo giuridico sui beni del debitore (inefficacia relativa degli atti di disposizione del bene).

 Mentre il sequestro giudiziario è strumentale ad una sentenza di condanna alla consegna o al rilascio di un bene individuato, il sequestro conservativo è strumentale ad una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro.

Sebbene il sequestro conservativo faccia riferimento alla disciplina del pignoramento, peraltro, occorre sottolineare una differenza evidente: mentre il pignoramento crea un vincolo di cui si possono giovare tutti i creditori intervenuti nel processo di espropriazione (elemento modificato con la riforma del 2006, in seguito alla quale non si può più parlare di vincolo a porte aperte in senso assoluto), il sequestro conservativo crea un vincolo di cui può usufruire solo il creditore sequestrante e non anche gli altri creditori del debitore sequestrato. In base all’art. 686, una volta che il creditore sequestrante abbia ottenuto una sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si converte automaticamente in pignoramento. Il sequestro, quindi, assolve la funzione di conservazione del bene solo fino all’emanazione della sentenza. Dopo tale momento sarà la sentenza di condanna a produrre gli effetti giuridici ulteriori e, in primis, a consentire la messa in moto e la prosecuzione del processo di esecuzione forzata.

 Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione del sequestro conservativo, stante la sua funzione di garantire la fruttuosità pratica della futura espropriazione forzata, coincide con quello dell’esecuzione forzata: l’art. 671 fa riferimento a beni mobili, immobili ed ai diritti di credito che il debitore vanta nei confronti del debitor debitoris. Sono peraltro suscettibili di sequestro conservativo anche le quote di società a responsabilità limitata, le azioni e i titoli di credito in genere.

 Fumus boni iuris

Legittimati al rilascio del sequestro conservativo sono i creditori che si affermano titolari di un diritto di credito avente per oggetto una somma di denaro o una certa quantità di cose fungibili:

  • non è necessario che il credito sia liquido, sebbene debba essere approssimativamente determinabile nel suo ammontare;
  • non è necessario che il credito sia esigibile: l’art. 1356 co. 1 c.c., consentendo il compimento di atti conservativi in pendenza della condizione sospensiva, non fa dubitare dell’ammissibilità anche in questa ipotesi del sequestro conservativo;
  • non è necessario che sussista il requisito della certezza, cosa che sarebbe contrastante con la cognizione sommaria ed il giudizio di probabilità dell’esistenza del diritto sufficiente per il rilascio della misura cautelare.

Periculum in mora

Il periculum in mora, tipicizzato dal legislatore, è costituito dal timore di perdere la garanzia del proprio credito (art. 671): durante il tempo necessario per lo svolgimento del processo a cognizione piena, infatti, il debitore potrebbe porre in essere atti di disposizione in danno dei creditori, in modo tale che la termine del processo il suo patrimonio risulti insufficiente alla soddisfazione dei crediti. Sebbene la valutazione in ordine alla sussistenza in concreto di tale timore sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice, la giurisprudenza ha individuato alcuni criteri di massima (es. comportamento tenuto dal debitore).

 Limiti dell’istituto

Il sequestro conservativo, cautelando il titolare del diritto di credito unicamente contro il pericolo di insolvenza del debitore causato da atti di disposizione giuridica dei suoi beni, tutela il credito unicamente in quanto bene economico. Tale sequestro, quindi, garantisce ai creditori un’adeguata tutela cautelare soltanto contro il danno da futura insolvenza del debitore, ossia contro il pericolo dell’infruttuosità pratica della sentenza di condanna a cognizione piena, ma non contro il danno derivante dal ritardato pagamento.

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