Nel procedimento di sequestro si realizza il diritto della parte alla costituzione di una cautela, con articolazione nelle 2 fasi dell’autorizzazione (o concessione) e dell’esecuzione.
Il giudizio di convalida, diretto a verificare l’esistenza dei presupposti del sequestro, è stato abrogato dalla l. 353/1990, che ha introdotto il nuovo sistema di controlli valido, in via generale, per tutte le misure cautelari: il reclamo immediato e la possibilità della revoca o modifica in corso di causa.
La fase di autorizzazione
La costituzione della cautela avviene in forza di un provvedimento del giudice che può assumere la forma di decreto o di ordinanza.
La disciplina applicabile coincide con quella dettata per i procedimenti cautelari in generale; la l. 353/1990 ha espressamente abrogato tutte le disposizioni, di ordine procedimentale, incompatibili con la nuova normativa. La misura cautelare può anche essere subordinata alla prestazione di una cauzione.
L’esecuzione del sequestro
La disciplina relativa all’esecuzione del sequestro è stata lasciata inalterata dalla riforma del 1990. L’esecuzione è, comunque, necessaria per apporre sui beni il vincolo derivante dalla misura cautelare e deve essere effettuata nel termine perentorio di 30 giorni dalla pronuncia del provvedimento, pena l’inefficacia dello stesso; l’eventuale sequestro eseguito successivamente al predetto termine è sine titulo.
In linea generale, l’esecuzione:
- del sequestro giudiziario: si modella sull’esecuzione per consegna o rilascio
- del sequestro conservativo si modella sul pignoramento
L’esecuzione del sequestro non deve essere preceduta dalla notificazione del precetto.
Quanto al sequestro conservativo presso terzi, l’art. 678 c.p.c. stabilisce che esso debba essere eseguito secondo le norme stabilite per il pignoramento presso terzi e aggiunge che il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire dinanzi al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la propria dichiarazione in merito. Dopo la dichiarazione, le controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo sono sospese fino all’esito del giudizio, a meno che il terzo stesso non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi.
Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue mediante la trascrizione del relativo provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati. La trascrizione del sequestro conservativo eseguita prima del 4 luglio 2009 o in un momento ancora anteriore, conserva il suo effetto solo se rinnovata entro 12 mesi da tale data.
Nulla, invece, è previsto per i sequestri per i quali il ventennio dalla trascrizione vada a scadere dopo la data di entrata in vigore della legge di riforma. In difetto di previsioni testuali, è necessario rinnovare la trascrizione, prima che per tali sequestri decorrano, comunque, 20 anni dalla prima trascrizione.
Conversione del sequestro
L’art. 684 cpc, rubricato «revoca del sequestro», attribuisce al debitore la facoltà di ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese.
Si tratta di una sorta di sostituzione della garanzia, offerta dai beni oggetto del sequestro, con altra garanzia, costituita appunto dalla cauzione. La dottrina ha affermato che questo caso è in sostanza una forma di «conversione» del sequestro
Sequestro conservativo e pignoramento
L’art. 686 cpc regolamenta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, come effetto che si viene a determinare al momento in cui il debitore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva nei confronti del debitore sequestrato.
Si tratta, in definitiva, di una «esecuzione» totalmente autonoma rispetto al sequestro, che consiste nel deposito, nel termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, di copia di detta sentenza nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, nonché della notificazione dell’avviso di espropriazione ai creditori vantanti un diritto di prelazione, risultante dai pubblici registri, sui beni in corso di pignoramento.
Se oggetto del sequestro sono beni immobili è necessario procedere all’annotazione della sentenza in margine alla trascrizione del provvedimento di sequestro nei registri immobiliari.
Casi speciali di sequestro: il sequestro liberatorio
L’art. 687 cpc è rubricato «casi speciali di sequestro», ma il suo contenuto riguarda un caso particolare: il sequestro delle somme o dei beni che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la propria liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l’idoneità della cosa offerta.
Si tratta del sequestro liberatorio che può essere ordinato dal giudice su richiesta del debitore che non voglia subire gli effetti della mora; non è condizionato al consenso o all’accettazione del creditore.